Condominio

Domanda improcedibile se il promotore della mediazione ostacola lo svolgimento

Causa condizioni di salute precarie si erano verificati plurimi rinvii, senza che si predisponesse procura speciale per esperire comunque il tentativo obbligatorio di conciliazione

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di Fulvio Pironti

Chi promuove la mediazione frapponendo ostacoli al suo espletamento, adotta un comportamento gravemente censurabile e non collaborativo. Ciò determina l'arresto precoce del giudizio con una pronuncia di improcedibilità e condanna alla rifusione delle spese di lite. Lo ha ribadito il Tribunale di Pavia con sentenza numero 776 pubblicata il 12 giugno 2023.

La vicenda

L'interessante e singolare questione - sulla quale, per quel che ci consta, non si rinvengono precedenti - si origina dalla impugnazione di delibera assembleare condominiale preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione. L'attrice ha pregiudizialmente chiesto al tribunale pavese di ritenere avverata la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5 decreto legislativo 28/2010. In conseguenza, ha chiesto la concessione dei termini ex articolo 183, comma 6, del Codice procedura civile. Ha chiesto, altresì, di essere rimessa in termini per integrare, mediante rilascio di procura speciale, il tentativo mediatorio conclusosi nonostante richiesta motivata dell'ennesimo rinvio. Infine, ha chiesto la concessione di un termine per reiterare la mediazione.

Il condominio si è costituito rilevando tempestivamente l'improcedibilità della domanda stante l'omesso espletamento della effettiva e regolare mediazione. Ha chiesto in via pregiudiziale che venisse dichiarata improcedibile la domanda a causa dell'irregolare svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria.

Le ragioni decisorie

Il decidente pavese ha esaminato l'eccezione in rito senza ricorrere ad alcuna attività istruttoria. Ciò in quanto il verbale redatto dal mediatore ha permesso di conoscere le fasi che hanno contrassegnato l'andamento del procedimento. Per tale motivo non ha concesso i termini previsti dall'articolo 183, comma 6, del Codice procedura civile (disposto pre riforma Cartabia) richiesti dalla attrice e, in via gradata, dal convenuto. Il medesimo si è avvalso della giurisprudenza ( tra le altre Cassazione 8287/2017) volta ad asserire che la richiesta di concessione del triplo termine non preclude al giudice il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni introitando la causa in decisione.

Aderire a differenti linee interpretative - ha evidenziato il tribunale - avallerebbe richieste strumentali e finirebbe per confliggere con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.Ha poi premesso che l'incardinata controversia riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare condominiale sicché il tentativo mediatorio è reso obbligatorio dall'articolo 5, comma 1 bis, Dlgs 28/2010. Perciò, l'effettivo svolgimento della procedura costituisce una condizione di procedibilità.

I plurimi rivii del tentativo

Ebbene, nella fattispecie il mediatore ha dato atto che, nonostante i plurimi rinvii della prima seduta a causa delle condizioni di salute dell'impugnante, non è stato possibile conoscere se era disponibile alla mediazione. Pertanto, non ha concesso l'ennesimo ulteriore rinvio (chiesto dal suo difensore) e ha concluso il procedimento dando atto della impossibilità di proseguirlo. È noto che il rinvio del primo incontro di mediazione viene concesso, su richiesta di una delle parti, dalla segreteria dell'organismo solo quando sia strettamente indispensabile e per giustificati motivi oggettivi.

Secondo il giudicante, anche volendo considerare lo stato di salute della attrice (risultante dai certificati medici depositati), non può non rilevarsi che la medesima ha tenuto, durante la mediazione, un contegno gravemente ostativo al regolare svolgimento della procedura con la conseguenza che la decisione assunta dal mediatore, dichiarativa della impossibilità di proseguire dopo aver concesso ben tre rinvii, si riveli assolutamente ineccepibile. D'altronde, l'attrice ha ammesso di aver domandato e ottenuto tre rinvii degli incontri, appositamente fissati e ai quali consta aver partecipato, oltre alla mediatrice e al difensore dell'attrice, l'amministratore del condominio con il proprio legale.

La possibilità di conferire procura speciale

Ha anche confermato che i rinvii, ai quali ha sistematicamente omesso di presenziarvi, erano motivati da ragioni di salute. I certificati medici versati in atti e i motivi dei rinvii addotti attestano una serie di patologie croniche. Comportano difficoltà nell'affrontare situazioni stressanti come quelle che può generare una mediazione. Comunque, ad avviso del giudicante, se gli stati patologici impedivano la partecipazione al procedimento, l'attrice avrebbe dovuto conferire procura speciale al patrocinatore per farlo intervenire agli incontri.

La reiterata richiesta di rinvii in attesa di raggiungere floride condizioni di salute per intervenire in mediazione viola i princìpi di celerità e buon andamento della procedura comportando un ingiustificato impegno del mediatore e della controparte, vanamente tenuti a partecipare a sedute rinviate per le stesse ragioni e senz'alcuna utile possibilità di pervenire ad un incontro reale.Tra l'altro, non va sottaciuto che il legale della attrice si era finanche reso disponibile a recarsi al suo domicilio per collegarsi da remoto.

Opportunità - anche questa - stranamente disattesa dalla attrice. Eppure, avrebbe consentito il raggiungimento della condizione di procedibilità. In definitiva, l'attrice, frapponendo ostacoli - comunque agevolmente valicabili - all'espletamento della mediazione, ha adottato un comportamento riprovevole che determina l'improcedibilità della domanda spiegata. In conclusione, il Tribunale di Pavia ha dichiarato improcedibile la domanda attorea per il mancato effettivo esperimento del procedimento mediatorio e condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore del condominio.

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