È il condominio a rispondere per il fatto illecito dell’amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati
L’articolo 63 disposizioni attuative del Codice civile attribuisce all’amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi deve indirizzare la sua attività. La violazione di siffatti doveri si esaurisce dunque nel rapporto con il condominio, al di fuori del quale è il condominio a rispondere per il fatto dell’amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati. È il principio richiamato nella sentenza del Tribunale di Napoli...