Condominio

Effetti della mediazione obbligatoria non avviata nel temine assegnato né prima del giudizio di merito

Il termine è da intendersi perentorio e pertanto produce la soccombenza in giudizio di chi non l’ha rispettato

di Vincenzo Vecchio

Ancora una volta un tribunale affronta le conseguenze della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria e in particolare della natura, ordinatoria o perentoria, del termine assegnato dal giudice alle parti per presentare domanda all'istituto di mediazione.

I fatti di causa

La vicenda ha origine da una vertenza avente ad oggetto la violazione delle distanze legali: l'attore aveva chiesto la demolizione delle opere costruite in violazione delle distanze e chiedeva la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Su tale vertenza, ma con semplice pronuncia di rito, viene emessa sentenza dal Tribunale di Brescia la numero 1811 del 30 giugno 2022 .La sentenza non entra nel merito della domanda dell'attore volta al ripristino dello stato di fatto e al risarcimento del danno in quanto affronta preliminarmente delle questioni dirimenti.

Viene in particolare esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria rientrando la materia, oggetto di vertenza, tra quelle per le quali tale procedura è condizione di procedibilità.Eccezione di improcedibilità della domanda. I convenuti eccepivano, nella comparsa di costituzione, oltre alla nullità della citazione per incompletezza dell'avviso di cui all'articolo 163 numero 7 Codice procedura civile, anche l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito.

Il termine per presentare la domanda di mediazione

Il giudice, con ordinanza del 1° ottobre 2021, nel respingere l'eccezione di nullità della citazione e, in applicazione dell'articolo 5 comma 1-bis Dlgs 28/2010, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. La domanda veniva però presentata dall'attore all'istituto di mediazione solo dopo circa 3 mesi dalla scadenza del termine indicato dal magistrato.I convenuti a questo punto insistevano nella eccezione di improcedibilità della domanda attorea di rispristino per mancato adempimento nel termine assegnato dal giudice per l'avvio della procedura di mediazione. L'effetto della mancata attivazione della procedura di mediazione, se è obbligatoria, comporta l'arresto del giudizio con una pronuncia di rito: il giudice non entra nel merito della domanda, ma ferma il processo rigettando la domanda e dichiarando la soccombenza.

Natura del termine assegnato dal giudice alle parti

Gli attori pur avendo violato il termine indicato dal giudice per la presentazione della domanda ritenevano che il termine loro assegnato fosse da intendersi solo ordinatorio e non perentorio. In sintesi che la violazione del termine non comportasse il rigetto della domanda.Nella sentenza si precisa che a prescindere dalla qualificazione del termine indicato dal giudice, occorre tenere conto di quanto disposto dall'articolo 154 Codice procedura civile: anche se tale termine fosse da intendersi ordinatorio e venisse lasciato inutilmente decorrere si producono gli stessi effetti di quello perentorio non avendone gli attori richiesto la proroga prima della scadenza.

L'altro argomento a supporto della improcedibilità del giudizio si poggia sull'obbligo di svolgere il primo incontro di mediazione entro la data in cui è fissata l'udienza da parte del giudice. In tale senso si richiama la sentenza della Cassazione 40035 del 14 dicembre 2021 che ritiene applicabile tale requisito, previsto per la mediazione delegata dal giudice, anche con riferimento alla mediazione obbligatoria.

Rigetto della domanda con pronuncia di rito e non di merito

Nella esposizione dei fatti in sentenza veniva evidenziato che «gli attori sono incorsi in due violazioni: del termine per la presentazione della domanda di mediazione e di quello entro il quale avrebbe dovuto tenersi il primo incontro di mediazione. Può dirsi con certezza, quindi, che la condizione di procedibilità sia definitivamente mancata e che il processo debba chiudersi con una pronuncia di rito».La conclusione della vertenza non poteva che essere di dichiarazione di improcedibilità della domanda e di condanna degli attori alle spese processuali in quanto soccombenti essendo pacificamente acquisito la idoneità delle pronunce di rito a «generare fenomeni di soccombenza». Conclude la sentenza dando atto che «la soccombenza degli attori è ancora più evidente, atteso che gli stessi si sono opposti alla declaratoria di improcedibilità rendendo necessaria una specifica attività difensiva e decisionale sul punto».

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