Errore nei millesimi segnalato senza riscontro
Da L'Esperto Risponde
A prescindere dalla impugnazione della delibera assembleare - che ha attribuito millesimi errati al lettore - quest'ultimo può agire in giudizio per sentire accertare l'erroneità dell'addebito delle spese attribuitogli e chiedere la restituzione dell'indebito, a norma degli artt. 2033 e segg. c.c. Si veda, in questo senso, la sentenza del Tribunale di Bari, 10 novembre 2011, per il quale “il condomino può reclamare un credito facendo luogo alla contestazione della documentazione posta a fondamento delle imposte scritte in bilancio, senza estendere la sua doglianza alla nullità o alla annullabilità della delibera, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, posto che tali vizi devono essere fatti valere in via autonoma, con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. Deve pertanto ritenersi infondata, nella ipotesi in questione, la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione per decorso del termine di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio”.
Ciò a parte, per l'art. 1130, n° 9 c.c., l'amministratore è tenuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta, l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti e degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, nonché a fornire i dati e le generalità di tutti i condomini, quali risultanti dal registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n° 6, c.c.).
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