Fisco

Escluse le comunicazioni Enea dalla sanatoria sugli errori

In caso di errore significativo o di omissione si applica l’istituto della remissione. Situazione equiparabile a quella delle opzioni di cessione e sconto

di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Comunicazioni Enea relative all’ecobonus fuori dal perimetro della sanatoria sugli errori formali. Per la loro omissione l’unico rimedio (da esercitare nei termini previsti) è quello della remissione in bonis. La circolare n. 2/E sulla tregua fiscale chiarisce un aspetto sul quale non c’era un’indicazione esplicita nella precedente circolare n. 19/E del 2020. Si apre, così, la strada a una conclusione simile in materia di errori commessi nelle comunicazioni di opzioni di cessione e sconto in fattura. Anche in questo caso, infatti, l’Agenzia ha ammesso la remissione (circolare n. 33/E/2022): andrebbe, quindi, esclusa la sanatoria.

L’orientamento sulle comunicazioni Enea è riportato a pagina 9 della circolare n. 2/E. Qui si legge che «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile». Quindi, sono escluse le comunicazioni che contengono elementi sostanziali per l’accesso all’agevolazione, per le quali è appunto previsto – in caso di errore significativo od omissione - l’istituto della remissione in bonis.

Tra le comunicazioni «escluse dalla sanatoria in commento» – dice ancora la circolare - rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Questo è «uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici». Il fatto che la comunicazione sia un requisito essenziale per le detrazioni, peraltro, è stato confermato anche da una recente ordinanza della Cassazione (n. 34151 del 21 novembre 2022), esplicitamente citata dalla circolare. E proprio le caratteristiche di questa comunicazione rimandano alla remissione in bonis.

Un ragionamento simile si può fare, allora, anche in materia di opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Su questo punto la circolare 33/E del 2022 prevede che «in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la comunicazione anche successivamente» ai termini ordinari (il 16 marzo dell’anno successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, salvo proroghe), applicando l’istituto della remissione in bonis. L’applicazione della remissione, però, porterebbe a escludere anche in questo caso la possibilità di accedere alla sanatoria degli errori formali. Comunicazione Enea per l’ecobonus e opzioni per la cessione e lo sconto in fattura sarebbero, in sostanza, perfettamente equiparate quanto a rimedi possibili.

Diversamente, come ricorda la stessa circolare n. 2/E, dalle comunicazioni Enea previste per gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non, quindi, “ecobonus”), le quali non costituiscono un adempimento sostanziale (Risoluzione n. 46/E/2019) e quindi, anche se omesse, non fanno perdere il diritto alla detrazione. Potrebbero rientrare teoricamente nella sanatoria ma, non avendo una sanzione specifica, non ne vale la pena.

In molti si chiedono, infine, come sanare il tardivo deposito in Comune della asseverazione sulla classe di rischio (“allegato B”) indispensabile per fruire del sismabonus, da effettuare contestualmente alla richiesta del titolo urbanistico ovvero, dal 16 gennaio 2020, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori» (articolo 3 Dm n. 58/2017). Alcuni uffici stanno contestando il bonus anche per pochi giorni di ritardo, ma è evidente che anche questa irregolarità (peraltro non prevista dalla legge a pena di decadenza del beneficio) deve avere una forma di correzione, presumibilmente la remissione in bonis (se assimilata alla comunicazione Enea), se non la sanatoria irregolarità formali.

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