Esigenze transitorie e canone di mercato
La locazione transitoria è disciplinata dall’articolo 5 della legge 431/78, che rimanda al decreto ministeriale (oggi il Dm 16 gennaio 2017) il compito di definire le condizioni e le modalità per la stipula dei relativi contratti, anche di durata inferiore a quella prevista dalla legge, proprio per soddisfare particolari esigenze delle parti (incluse quelle derivanti da mobilità lavorativa).
È dunque corretto far uso della modulistica ministeriale perché, benché l’immobile locato sia situato in un Comune a bassa tensione abitativa, si applicano comunque le disposizioni dettate dal citato Dm, fatta eccezione per i limiti di misura del canone, che possono essere anche superati a discrezione delle parti.
Giunti alla scadenza, la locazione può proseguire alle medesime condizioni solo se, nell’approssimarsi del termine, il conduttore che ha dichiarato la propria esigenza transitoria di disporre dell’immobile locato confermi i motivi di transitorietà indicati nel contratto. In tal caso, non serve la formale stipula di un nuovo contratto, ma è obbligatoria la registrazione della proroga: altrimenti, il contratto torna ad avere la durata ordinaria prevista dalla legge (4 + 4 anni).
La mancata conferma della transitorietà da parte di uno dei contraenti (riferita alle proprie esigenze) determina infatti le stesse conseguenze della mancata dichiarazione delle ragioni di transitorietà del contratto.