Fattura senza indicazione del costo della manodopera
Da L'Esperto Risponde
Tutte le spese descritte sono soggette all'Iva con aliquota del 10% ( se eseguite con contratto di appalto) e detraibili, come interventi su parti comuni condominiali ai fini della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139 della legge 147/2013, articolo 2, comma 11, legge 191/2009). A tal fine, sia per la detrazione del 50% che per l'Iva al 10% non è necessaria la distinzione della manodopera rispetto ai materiali in fattura. Solo in presenza di beni significativi (tassativamente elencati dal Dm 29 dicembre 1999), l'aliquota agevolata al 10% (di cui all'articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita, per questi, solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori (intendendosi per tale il corrispettivo richiesto per l'installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate – Circolare ministeriale 71/E/2000), mentre l'eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all'aliquota ordinaria del 22%. Nella fattura deve risultare la distinzione tra valore del bene significativo e il restante corrispettivo al fine della distinzione dell'Iva al 10% rispetto a quella al 22%. Nel caso di specie non si utilizzano beni significativi (caldaia, finestre, sanitari, ecc.), e pertanto sull'intero appalto si applica l'Iva al 10% senza distinzione tra manodopera e materiali. Ai fini del 50% il valore della manodopera non deve essere più indicato già dal 2011 (vedi guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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