Fattura a stabile Iacp costituito in condominio
Da L'Esperto Risponde
La detrazione del 50% (articolo 16 bis TUIR 917/86 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, articolo 1, comma 42, Ddl Stabilità 2015, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese sostenute sugli immobili residenziali di proprietà dello Iacp (per i soli lavori interni e le eventuali spese di manutenzione sostenute dagli assegnatari). Viceversa per le spese su parti comuni sostenute dallo Iacp la detrazione non si applica in quanto lo Iacp è un soggetto Ires mentre la detrazione vale solo per i soggetti Irpef. Se ovviamente le spese di manutenzione sono sostenute direttamente dagli assegnatari in ogni caso bisogna rispettare la divisione sulle base delle tabelle millesimali e gli adempimenti (pagamenti con bonifico) vengono eseguiti direttamente dall'amministratore e non dai singoli condomini. In sostanza le fatture devono essere intestate al condominio mentre i bonifici devono essere eseguiti dall'amministratore con il conto corrente del condominio e poi l'importo detraibile deve essere ripartito sulla base delle quote millesimali. La ritenuta del 4% deve in ogni caso essere effettuata (circolare 11/E del 2014). In ogni caso a meno che le case non sono state riscattate la procedura eseguita è anomala in quanto se proprietario è lo Iacp in genere non vi è una amministrazione condominiale distinta da quella diretta dello Iacp.
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