Fisco

Flessibile la gestione del bonus per l’intervento con più fornitori

Possibile la detrazione, la cessione o lo sconto per le fatture emesse da diversi artigiani

di Giorgio Gavelli

Superando le restrizioni della prassi passata, nel corso di Telefisco 2023 l’agenzia delle Entrate ha finalmente fugato i dubbi sulle possibili diverse scelte che un contribuente può effettuare relativamente agli importi dei bonus edilizi, anche nell’ambito del medesimo intervento. Il quesito posto alle Entrate riguarda il caso del committente privato che effettua un intervento di ristrutturazione edilizia (in base all’articolo 16-bis Tuir) attraverso vari fornitori: il muratore concede lo sconto in fattura del 50%, mentre l’idraulico, l’elettricista ed il falegname sono pagati integralmente.

Il dubbio attiene alla possibilità per il committente di utilizzare (ad esempio) in dichiarazione la detrazione per la spesa sostenuta nei confronti dell’idraulico, cedere alla banca il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata al falegname e ad un altro acquirente il credito derivante dalla detrazione per la fattura pagata all’elettricista. Le perplessità sorgevano da due elementi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 novembre scorso). Da un lato, l’articolo 121 non si esprime allo stesso modo sul trasferimento («cessione di un credito d’imposta di pari ammontare» alla detrazione spettante) rispetto allo sconto in fattura («fino ad un importo massimo pari al corrispettivo»), tanto che l’Agenzia ha proposto numerosi di esempi di “sconto parziale”, affiancato da detrazione diretta o cessione della quota residua, ma mai di cessione parziale o a più soggetti. Dall’altro, con risposta ad interpello 279/2022 le Entrate hanno disegnato un (inedito) vincolo “per intervento”, collegando il credito cedibile ai singoli codici indicati nella tabella riportata nelle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione, concetto ripreso dalla circolare n. 23/E/2022 (par. 5, pag. 92) pur consentendo scelte differenti per le spese sostenute in anni diversi e per quelle rivenienti da differenti Sal.

Tuttavia, la circolare 19/E/2022 (par. 4.2, pag. 23) faceva intendere che la prima comunicazione di opzione può prevedere una cessione parziale, mentre i problemi al “frazionamento” nascono con le cessioni successive. Anche perché, a dire il vero, sfuggiva il senso di distinguere, sotto questo aspetto tra “sconti” e “cessioni”.

Finalmente arriva una risposta chiara. Per Le Entrate nell’ipotesi prospettata, il contribuente (fermo restando il rispetto del massimale di spesa agevolabile per l’intervento effettuato) può fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai pagamenti effettuati ad alcuni fornitori e optare per lo sconto in fattura (o per la cessione del credito) relativamente alle somme dovute ad altri fornitori.

Allo scopo viene richiamato il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, che definisce le modalità per l’esercizio dell’opzione di cessione o sconto (attualmente sostituito dal Provvedimento 3 febbraio 2022). Esso prevede, al punto 3.3, che «l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi».

Sembra, quindi, che il “driver” sia il complesso di spese sostenute (nel periodo d’imposta) nei confronti del medesimo fornitore, con la conseguenza che (anche nell’ambito di un medesimo intervento, caratterizzato dal medesimo codice nella comunicazione di opzione) l’importo nei confronti del fornitore “A” può essere oggetto di una scelta differente rispetto a quello del fornitore “B” (superando così i vincoli della risposta 279/2022). Mentre non sembra possibile frazionare ulteriormente (ad esempio “per fattura”), né cedere solo la prima rata del credito scaturente dalla detrazione maturata pagando un fornitore.

Quest’ultimo vincolo, a ben vedere, pare eccessivamente restrittivo, perché si applica solo al primo passaggio, e quindi limita solo il committente dei lavori agevolati. Giunto in piattaforma, il credito è tranquillamente trasferibile per singola annualità.

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