Condominio

Focus del venerdì: per alberi e siepi in condominio rispetto delle distanze solo se non c’è muro di confine

Il presenza del muro è possibile mantenere una siepe di alberi ad alto o medio fusto a distanza inferiore ai tre metri o al metro e mezzo

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di Rosario Dolce

Una controversia tra vicini nell'ambito di un complesso condominiale consente di riflettere sul piantamento di alberi e siepi posti a confine tra le proprietà per demarcarne il confine, in assenza di un muro di confine. A definire la lite giudiziaria ci ha pensato il Tribunale di Lodi, quale giudice di appello (la causa nasce dall'impugnativa di una sentenza emessa dal giudice di pace locale), tramite la sentenza del 2 marzo 2023 numero 174.

I fatti di causa

Chi agiva in giudizio chiedeva l'estirpazione delle piante, ivi sostenendo che l'allocamento degli arbusti sul confine delle due proprietà (a ridosso della scala di accesso) era avvenuto senza il rispetto delle distanze legali e che inoltre la siepe che ne era conseguita non veniva idoneamente mantenuta ed aveva raggiunto altezze esorbitanti.Ora, così posta la questione, il giudice monocratico adito ha configurato la fattispecie trattata nell'ambito della previsione di cui all'articolo 892 Codice civile.

Si tratta di una norma volta a disciplinare le distanze tra gli alberi tra vicini, la quale mira a tutelare il fondo che subisce la diffusione di radici (articolo 896 del Codice civile) e l'ombra generata da piante altrui. La disposizione concerne solo gli alberi da piantare per la prima volta sul suolo. Il decidente ha così premesso che per la qualificazione di alto o medio fusto si deve avere riguardo oltre che all'appartenenza della specie alla classificazione botanica di alto fusto, anche se trattasi di pianta non classificata come tale, allo sviluppo da essa assunto in concreto ( Cassazione civile 1568 del 5 aprile 1978). Il decidente ha pur riferito preliminarmente che gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, e, in tal caso, indipendentemente dalla classificazione (come cipressi) indicata dalla norma, si deve aver riguardo allo scopo divisorio assunto dagli stessi (Cassazione civile 1412/1999).

La necessità di un muro divisorio

Quindi, solo se il confine tra due fondi è costituito da un muro è possibile mantenere una siepe di alberi ad alto o medio fusto a distanza inferiore ai tre metri o al metro e mezzo perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce diminuzione di aria soleggiamento e panoramicità (Cassazione 12956 del 29 settembre 2000).Quanto poi alla nozione di muro divisorio rilevante, ai sensi dell’articolo 892, comma 4, Codice civile (al fine dell’esenzione dalle prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine), va detto che questo coincide con quella di cui all’articolo 881 Codice civile costituendo muro, a tali effetti, solo quel manufatto che impedisca al vicino di vedere le piante altrui.

Così, ad esempio, in caso di fondi a dislivello, il muro di contenimento che emerga dal piano di campagna del fondo superiore e nasconda le piante alla vista del vicino può svolgere pure la funzione di muro divisorio ex articolo 892, comma 4, Codice civile (Cassazione ordinanza 18439 del 12 luglio 2018).

Conclusioni

Tutto ciò premesso, nella fattispecie trattata il decidente ha concluso rilevando che: non sussistendo la presenza di alcun muro divisorio tra le due proprietà vicinali, il piantamento degli arbusti era avvenuto in violazione delle distanze legali, da cui la condanna alla relativa estirpazione. I latini, in tal caso, per legittimare simile determinazioni, così chiosavano: «La ragione non consente di ritenere di un altro un albero, se non di colui nel fondo del quale detto albero ha le radici» .

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