Condominio

Focus del venerdì: arbitrato irrituale nei contratti di appalto, occhio alla impugnazione del lodo

La decisione degli arbitri irrituali ha valore contrattuale e quindi per il lodo non è possibile il deposito e la dichiarazione di esecutorietà

di Rosario Dolce

L'articolo 808 del Codice di procedura civile stabilisce che «Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale».
Con l’arbitrato irrituale o libero le parti incaricano gli arbitri del compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra di loro in ordine a determinati rapporti giuridici. La decisione degli arbitri irrituali ha valore contrattuale, con la conseguenza che, per il lodo contrattuale, vista la sua natura negoziale, non è possibile il deposito e la dichiarazione di esecutorietà.

La pronuncia più recente

La qualificazione della clausola, ove funzionale ad un arbitrato rituale o irrituale, va ritenuta pregiudiziale, per il buon esito di un procedimento di contestazione del lodo che da esso promana.Orbene, anche il mondo condominiale è assoggettato a questa dicotomia: come dimostrano le sempre più frequenti pronunce giudiziarie sul tema.L'ultima arriva dalla Corte di appello di Roma ed è stata definita con sentenza 4589 del 04 luglio 2022.Il caso da cui prende spunto la “controversia” riguarda l'impugnazione di un lodo che aveva definito, mediante il ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre componenti, una lite tra l'appaltatore e un condominio-committente.

Oggetto della censura era la natura della clausola compromissoria applicata al negozio giuridico, per come qui riportata: «in caso di controversie, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri […] Se le controversie sorgono durante il corso dei lavori è facoltà della committente rimandare la definizione a lavori ultimati. Qualunque sia la natura della controversia l’impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori. Qualunque sia la natura della controversia l’impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori».

Secondo i giudici capitolini una simile clausola integra quella dell'arbitrato irrituale, e, in quanto tale, il lodo che da essa promana non è suscettibile di impugnazione dinanzi a sè.Al fine di fondare l'assunto, la Corte territoriale ricorre l'ermeneutica contrattuale, interpretando letteralmente il disposto negoziale. La parola “controversie” utilizzata nella clausola - già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria - è stata ritenuta strettamente correlata alla successiva proposizione «ove non venga raggiunto un accordo». I giudici, inoltre, colgono il doppio regime di accesso all'arbitrato tra condominio-committente e appaltatore, ivi affermando che: «L'avere escluso l'immediata definizione delle controversie in caso di diversa volontà del committente - che esclude una posizione paritaria dei contraenti rispetto alla definizione delle controversie - è ammissibile e comprensibile solo nell'ottica di un arbitrato irrituale e non certo in una diversa facoltà di accesso alla Giustizia arbitrale».

Come si individua l’arbitrato irrituale

La Corte di appello romana, infine, conviene che anche la composizione del collegio è un altro indice per comprendere la natura dell'arbitrato e del lodo che da esso discende, e, nella fattispecie, vista la composizione pluriprofessionale (trattavasi due avvocati e un ingegnere) si è ulteriormente corroborata la conclusione tratta sulla presenza di un arbitrato irrituale.L'impugnazione del lodo arbitrale da parte del condominio dinanzi la Corte di appello è stata, dunque, ritenuta inammissibile.

Per mera completezza argomentativa, va precisato che, a norma dell'articolo sopra citato, il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I, soltanto nei seguenti casi:
1)se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3)se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5)se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825 Codice procedura civile.

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