Condominio

Focus del venerdì: le spese per la protezione attiva antincedio spettano anche ai magazzini

Seppur relative alle autorimesse devono estendersi a tutti i locali allocati in quell’area anche se non si tratti di box

di Rosario Dolce

La prevenzione incendio anche in condominio è costituita da tutti quegli accorgimenti tecnici e gestionali che si possono mettere in atto per ridurre la probabilità di innesco di un incendio e/o contenerne la propagazione. Le misure che hanno lo scopo di diminuire il danno sono dette misure di protezione antincendio e possono essere attive o passive.
Le misure di protezione antincendio attive sono quelle costituite da sistemi o impianti in grado di rilevare ed estinguere gli incendi.

La prevenzione attiva e passiva

Questi impianti intervengono nella prima fase dell'incendio, rallentando la pericolosità del fenomeno, per ritardare il più possibile la cosiddetta fase di “flashover”, cioè il lasso di tempo che vede un piccolo focolaio iniziale svilupparsi in un incendio nel quale tutti i materiali combustibili contenuti nella stessa area sono coinvolti simultaneamente. Si tratta, in particolare
1) degli impianti di rilevazione, delle attrezzature ed impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo manuale o di tipo automatico,
2) degli evacuatori di fumo e di calore, nonché della
3) segnaletica di sicurezza, della illuminazione di sicurezza, oltre che dell'attenzione riposta ai servizi preventivi volti all'addestramento e formazione del personale o degli stessi utenti in caso di emergenza.

Le misure di protezione passiva, invece, non richiedono l'azione di un uomo o l'azionamento di un impianto ed hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell'incendio, nello spazio e nel tempo, al fine di garantire l'incolumità degli occupanti e dei soccorritori. Questi impianti, infatti, intervengono nella seconda parte dell'incendio, quella dopo il verificarsi del flashover . Vengono fatti rientrare in questa categoria tutti i sistemi di protezione antincendio che possiedono queste proprietà:
1) la reazione al fuoco,
2) la resistenza al fuoco e
3) capacità di compartimentazione dal fuoco.

Le spese per gli interventi

Ciò premesso, non è semplice, in sede condominiale, in tema di certificato prevenzione incendi, comprendere la peculiarità della spesa (per gli interventi collegati alla protezione “attiva” piuttosto che a quella “passiva”) ai fini della ripartizione della stessa tra i condòmini.Il Tribunale di Milano con la sentenza 2137 del 15 marzo 2023, prova a mettere ordine logico e giuridico.

I fatti di causa

Un condòmino impugnava una delibera avente ad oggetto il conferimento dell’incarico ad un tecnico per l’effettuazione dei lavori necessari onde conseguire il certificato prevenzione incendi, ed il duplice criterio di ripartizione dei relativi costi posti a carico di ciascun condòmino, nei seguenti termini:
-secondo i millesimi di proprietà, quanto ai costi di protezione passiva (posti a carico esclusivo di una sola parte dei condòmini);
-secondo i millesimi della tabella montauto/box, quanto ai costi di protezione attiva.

Ciò che lamentava il condòmino non era già il doppio criterio di ripartizione bensì l’imputazione, anche a proprio carico, dei costi relativi alla protezione attiva sul presupposto di non essere proprietario di box all'interno del locale di autorimessa ma di un immobile destinato a magazzino e/o locale di deposito merci (quale pertinenza collegata da una scale interna a quello principale).Ciò che rileva, a giudizio del giudice milanese, nella fattispecie, non è però tanto la destinazione degli immobili (box o magazzino), quanto, invece, la relativa allocazione nella medesima parte comune (autorimessa) e, pertanto, l'accessibilità con mezzi. In quanto tale, l'azione di gravame è stata respinta.

I contenuti della decisione

Il Tribunale milanese ha ritenuto così legittima la partecipazione alle spese dell'attore per le opere di protezione attiva, visto che: «Se allora è vero, ed è certamente vero, che la protezione attiva è deputata a proteggere cose e persone che utilizzano i locali adibiti ad autorimessa (Tribunale Bologna 423/2015), è altrettanto vero che tale specifica protezione non può che estendersi anche a cose custodite in locali collocati in zona autorimesse ed a persone che, attraverso quella medesima zona autorimesse e con la possibilità di utilizzo di automezzi, possono accedere a locali di loro esclusiva proprietà… Opinare diversamente, nel caso concreto, porterebbe alla illogica conseguenza di attribuire le spese di protezione attiva necessaria a prevenire il pericolo di incendio e a contenerne le eventuali conseguenze, ad una sola parte, per giunta minoritaria, di condòmini ugualmente coinvolti nelle cause come nelle conseguenze del rischio incendio e, quindi, ugualmente e direttamente interessati alla relativa protezione (attiva)».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©