Condominio

Focus del venerdì: il trustee deve pagare gli oneri condominiali

In qualità di titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato risulta l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi

di Rosario Dolce

Il trust entra legittimamente in condominio e al trustee va attribuito lo status di condòmino. Si potrebbe coniare questo slogan leggendo l'ordinanza del 2 febbraio 2023 numero 3190 della Cassazione, la quale chiosa enunciando il seguente principio di diritto: «allorché una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un trust traslativo, l’amministratore condominiale, a norma degli articoli 1123 Codice civile e 63 disposizioni attuative Codice civile, può riscuotere pro quota i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal trustee, che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo trustee venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del trust».

Il trust

Prima di addentrarci nella motivazione spiegata nel provvedimento in commento occorre spendere quale ulteriore dettaglio sull'istituto di origine anglosassone, che ha trovato ingresso nel nostro ordinamento più o meno recentemente. Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata senza riserve dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, numero 364, il trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa con cui il soggetto disponente (settlor) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (assets) ad un trustee il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust e nell’interesse di un beneficiario o al fine del raggiungimento di un determinato scopo (purpose).

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.L’effetto principale e connaturato al trust è poi il cosiddetto «effetto segregativo» che determina la separazione dei beni conferiti nei confronti sia del patrimonio del disponente sia del patrimonio del trustee, con la conseguenza che i medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari tanto da parte dei creditori particolari del disponente una volta decorso il termine annuale previsto dal nuovo articolo 2929 bis, quanto da quelli del trustee.

I fatti di causa ed il ragionamento della Suprema corte

Nella controversia oggetto di disputa il trustee aveva eccepito al condominio la propria carenza di legittimazione passiva nel rispondere alla obbligazione di pagamento gravante sull'unità immobiliare oggetto di trasferimento, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.La causa perviene, in ragione di tale profilo pregiudiziale, avanti i giudici di legittimità, i quali, in punto, non hanno avuto dubbi sulla riconducibilità della fattispecie al trust (disattendendo il richiamo alla legge 23 novembre 1939, numero 1966, la quale riguarda la mera amministrazione di beni per conto di terzi), e, in quanto tale, hanno parimenti avuto cura di riconoscere che al trustee una proprietà limitata nell'esercizio, cioè vincolata alla realizzazione del programma stabilito dal disponente atto istitutivo di che trattasi (postosi tutto a vantaggio del o dei beneficiari).

Conclusioni

Il trustee - siccome titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato - risulta, dunque, come l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del trust o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto (in punto, sono stati richiamati i seguenti precedenti: Cassazione 26 maggio 2020, n. 9648; Cassazione 20 giugno 2019, n. 16550; Cassazione 30 maggio 2018, n. 13626; Cassazione 19 maggio 2017, n. 12718; Cassazione 27 gennaio 2017, n. 2043).In conclusione, bene ha fatto l'amministratore del condominio ad ingiungere il pagamento degli oneri condominiali a questo ultimo soggetto (trustee), essendo perfettamente legittimato a rispondere dell'obbligazione di pagamento in disamina.

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