Lavori & Tecnologie

Gli elettricisti non possono installare contabilizzatori e valvole termostatiche

dalla Redazione


I condomini con impianti di riscaldamento centralizzati dovranno dotarsi entro il prossimo 31 dicembre di valvole termostatiche con contabilizzatori di calore, obbligo introdotto dal Dlgs 102/2014 con l’obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso uan corretta ripartizione delle spese.
Gli amministratori si stanno attivando quindi per procedere alla loro installazione sui termosifoni delle unità abitative. Ma a chi bisogna rivolgersi?
Nei mesi scorsi la CNA Installazione Impianti ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico in quanto alcuni amministratori di condominio, citando un parere del centro Studi ANACI, sostenevano che l'installazione di un contabilizzatore, erroneamente considerato “impianto elettronico”, fosse competenza di imprese abilitate ai sensi della lettera b) del Dm 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e quindi degli elettricisti, creando così non pochi problemi alle imprese del settore termico a cui spesso gli stessi avevano negato la possibilità di concorrere alle gare per l'installazione di questi dispositivi elettronici, asserviti naturalmente a un impianto termico, nei condomini da loro amministrati. Nel quesito formulato, la CNA ha precisato che, anche “se il sistema di contabilizzazione di calore si riassume in un dispositivo certamente elettronico”, esso va comunque installato su un radiatore collegato a un impianto termico.
Con un parere della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica, il MiSE - nel concordare con la valutazione espressa dalla Confederazione nazionale dell'artigianato - ha chiarito con un parere che “l'attività di installazione e delle connesse valvole termostatiche (…) deve considerarsi rientrante nelle attività di installazione dell'impianto di riscaldamento”.
Pertanto, l'attività di installazione dei suddetti apparecchi resta di esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all'esercizio dell'attività di cui alla lettera c), comma 2 , articolo 1 del decreto del 2008 e cioè delle attività che riguardano impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali.
“La risposta del Ministero alla nostra richiesta di chiarimenti - ha dichiarato Guido Pesaro, Responsabile Nazionale di CNA Installazione Impianti - tutela i legittimi interessi delle nostre imprese che non sarebbero certamente stati salvaguardati da interpretazioni erronee della norma”.

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