Condominio

Gli impianti condominiali di acqua e gas continuano a esistere anche dopo la rimozione del serbatoio

In caso di interruzione della fornitura per morosità, il condominio non può usufruire del servizio ma le tubazioni non vengono dismesse

di Gianpaolo Aprea

Una condomina evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, il proprio condominio sito in Trecase, al fine di sentir dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare che aveva eliminato gli impianti condominiali di acqua e gas con diversa utilizzazione dell'area serbatoi. Assumeva l'illegittimità del deliberato perché non adottato all'unanimità e col suo dissenso evidenziava che la deliberazione con cui l'assemblea condominiale decide a maggioranza semplice e/o qualificata l’eliminazione degli impianti centralizzati di acqua e/o gas è nulla poiché rende inservibile al singolo condòmino una cosa comune.

L’opposizione del condominio

Il condominio si costituiva in giudizio precisando che l'assemblea dei condòmini non aveva mai deliberato l'eliminazione degli impianti condominiali di acqua e gas, difatti esistenti, bensì l'eliminazione del serbatoio dell'acqua, per l'apposizione di sigilli da parte della società idrica a causa della pregressa morosità non sanata. Non solo: si era deciso anche di riconsegnare il serbatoio del gas alla società proprietaria (che, peraltro, lo aveva ritirato e rimosso arbitrariamente una settimana prima della delibera oggetto di impugnazione) poiché, concesso in comodato al condominio in cambio della garanzia di un “minimo” di consumo, non aveva raggiunto la soglia pattuita per inutilizzo da parte dei condòmini allacciati all’impianto.

Impianto idrico inutilizzabile per interruzione del servizio

La lite veniva definita dal Tribunale di Torre Annunziata che, rigettate le domande attoree perché non fondate, condannava la condomina alla refusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza, la condomina proponeva appello. La Corte d'appello precisa che l'opposizione riguarda la delibera assembleare del 14 dicembre 2013 e, per la precisione, il punto cinque, concernente «l'eliminazione impianti condominiali di acqua e gas e diversa utilizzazione dell'area serbatoi», delibera approvata con il voto contrario della condomina attrice.

Sul punto è bene sottolineare che la consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato l'esistenza dell'impianto condominiale idrico con riferimento all'appartamento della condomina ma tale impianto non può essere fruibile dalla ricorrente in quanto la società fornitrice dell'acqua ha interrotto l'utenza del condominio a causa di vecchie pendenze irrisolte, quindi l'impianto idrico condominiale esiste, ma non è funzionante. Ciò non vuol dire che la stessa non possa essere ripristinata, anzi saldando le pendenze in atto l'utenza potrebbe ritornare attiva. Quindi l'impianto idrico esiste e consiste nelle tubazioni, ma non può essere fruibile dall'attrice in quanto manca la fornitura, costituita dall'acqua interrotta.

In assenza di serbatoio, l’impianto del gas non sparisce

In relazione poi all'impianto del gas, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, chiarito che il condominio non è mai stato asservito da rete gas pubblica e che nell'assemblea si era deciso di non eliminare gli impianti condominiali, ha riscontrato che è stato rimosso solo il serbatoio concesso in comodato d'uso dalla società e ha poi verificato l'effettiva presenza della tubazione che parte dal serbatoio diramandosi in ogni appartamento. Quindi, l'impianto condominiale è attualmente esistente ma non funzionante in quanto manca materialmente il serbatoio. In definitiva, gli impianti condominiali di acqua e gas non sono stati dismessi.

E ancora emerge chiaramente che il Tribunale, nel ricostruire la reale volontà assembleare in ordine all'eliminazione degli impianti di cui si discute, anche alla luce delle difese spiegate dal condominio, richiamava espressamente sia la delibera del 9 maggio 2013, sia quella del 18 marzo 2014, quest'ultima adottata proprio con l'intento di chiarire e specificare il contenuto dell'impugnata delibera del 14 dicembre 2013, ponendo fine ai relativi dubbi interpretativi.

La decisione della Corte d’appello

Difatti, l'assemblea dei condòmini non aveva mai deliberato l'eliminazione degli impianti condominiali di acqua e gas, ancora esistenti, ma quella dei due serbatoi. In definitiva, la Corte d’appello di Napoli, sesta sezione civile, con la sentenza 3900/2022 ha rigettato l'appello e ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado.

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