Condominio

I comproprietari sono tenuti in solido a pagare le spese condominiali

A prescindere dalla circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano loro pervenute per titoli diversi

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di Selene Pascasi

I comproprietari sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali, sia perché si tratta di un obbligo contributivo che grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, e sia per presunzione della solidarietà tra debitori. Questo, a prescindere dalla circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano loro pervenute per titoli diversi. Lo scrive la Corte di appello di Milano con sentenza 3220 del 14 ottobre 2022.

I fatti di lite

Apre la lite, la decisione della proprietaria di alcune unità immobiliari di impugnare una delibera. I motivi? Diversi, tra cui la violazione del regolamento in punto di delega e rappresentanza della comunione in caso di comproprietà di unità immobiliari e la scorretta divisione dei millesimi di spesa per oneri di servizio di riscaldamento e manutenzione ascensore. Il Tribunale dissente e boccia le domande della donna che formula appello ma la Corte, sciolti nodi prettamente procedurali, lo respinge. Circa la presunta invalidità della formazione della maggioranza per violazione del regolamento, già il Tribunale l'aveva ritenuta insussistente richiamando l'orientamento per cui i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il rappresentato devono ritenersi disciplinati dalle regole sul mandato.

Di conseguenza, rimarca la Corte, solo il delegante e colui che si ritenga falsamente rappresentato – e non gli altri condòmini estranei al rapporto – potranno far valere eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza. Ebbene, nel caso in esame, i rappresentati dai delegati in assemblea non avevano affatto contestato l'operato dei propri rappresentanti né il difetto del potere di rappresentanza. Così, se è vero che l'operato del delegato nel corso dell'assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest'ultimo, è pur vero che tale inefficacia è rilevabile solamente su eccezione dello “pseudo-rappresentato”. In sintesi, solo il delegante può far valere difetti della delega scritta. E ciò, nella vicenda, non era avvenuto.

L’obbligo dei comproprietari

Quanto, invece, al nodo riparto dei costi di riscaldamento, il criterio seguito – pur diverso da quello previsto dal regolamento – era stato economicamente più conveniente per la proprietaria, determinando in suo favore un notevole risparmio di spesa. Ella, pertanto, non era portatrice di un reale interesse ad impugnare la delibera di approvazione di preventivo e consuntivo costi. Nel sancire l'infondatezza dei restanti rilievi, infine, il Collegio precisa come – quanto alla contestata dicitura “multiproprietà” con assegnazione dei millesimi – non esista alcun obbligo per il condominio di determinare le quote interne di ciascun comproprietario, nell'ambito della ripartizione delle spese comuni.

Ad ogni modo, sulla scia della pronuncia di Cassazione 21907/11, i giudici ribadiscono un principio fermo: i comproprietari di un'unità immobiliare sono tenuti in solido, verso l'ente di gestione, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti, nei confronti del condominio, rappresentano un insieme, e sia perché a fronte di una pluralità di debitori la solidarietà si presume a prescindere dalla circostanza che le quote dell'unità siano loro pervenute in forza di titoli diversi. Per tali ragioni, la Corte di appello di Milano rigetta l'impugnazione e condanna la proprietaria alla rifusione delle spese di causa.

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