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I condòmini non possono essere convocati a riferire in giudizio tranne che in sede di interrogatorio formale

Si distingue da quello libero sia per lo scopo che per le modalità di svolgimento

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Ritenuta pacifica l’incapacità a testimoniare dei condòmini, è ammissibile la richiesta di interrogatorio formale del condominio nella persona dei singoli condòmini?

A cura di Smart24Condominio

I condòmini risultano assolutamente incapaci a testimoniare in tutti quei giudizi in cui parte è il condominio, ex articolo 246 del Codice di procedura civile, non fosse altro perché gli stessi sono portatori di un interesse personale, potendo anche intervenire nel giudizio. I condòmini vanno ritenuti soggetti “interessati” al giudizio in cui è parte il condominio in considerazione del fatto che, in caso di sentenza sfavorevole, subirebbero personalmente gli effetti della decisione negativa.

Tale assunto risulta pacifico in giurisprudenza tanto è vero che «nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per l'utilizzazione della cosa comune, i singoli condòmini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare» (Cassazione, 17925/2007). E ancora, «i singoli condòmini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio (nella specie, per il risarcimento dei danni derivanti da una caduta sul pianerottolo condominiale) poiché l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi» (Cassazione, 17199/2015).

Ciò non toglie, tuttavia, che gli stessi condòmini possono essere chiamati a riferire in giudizio in sede di interrogatorio formale. Si tratta di un mezzo istruttorio volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte cui è deferito. Si distingue dall’interrogatorio libero di cui all’articolo 117 del Codice di procedura civile sia per il suo scopo che per le modalità di svolgimento: nell’interrogatorio formale le domande che il giudice può rivolgere all’interrogato sono solo quelle formulate dalle parti in modo circostanziato (come nella testimonianza) nei rispettivi atti di richiesta della prova.

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