I condòmini non possono essere convocati a riferire in giudizio tranne che in sede di interrogatorio formale
Si distingue da quello libero sia per lo scopo che per le modalità di svolgimento
I condòmini risultano assolutamente incapaci a testimoniare in tutti quei giudizi in cui parte è il condominio, ex articolo 246 del Codice di procedura civile, non fosse altro perché gli stessi sono portatori di un interesse personale, potendo anche intervenire nel giudizio. I condòmini vanno ritenuti soggetti “interessati” al giudizio in cui è parte il condominio in considerazione del fatto che, in caso di sentenza sfavorevole, subirebbero personalmente gli effetti della decisione negativa.
Tale assunto risulta pacifico in giurisprudenza tanto è vero che «nella lite promossa da un condomino nei confronti del condominio in relazione alla ripartizione delle spese sostenute per l'utilizzazione della cosa comune, i singoli condòmini, potendo assumere la qualità di parti, sono incapaci di testimoniare» (Cassazione, 17925/2007). E ancora, «i singoli condòmini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio (nella specie, per il risarcimento dei danni derivanti da una caduta sul pianerottolo condominiale) poiché l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi» (Cassazione, 17199/2015).
Ciò non toglie, tuttavia, che gli stessi condòmini possono essere chiamati a riferire in giudizio in sede di interrogatorio formale. Si tratta di un mezzo istruttorio volto a provocare la confessione di fatti sfavorevoli alla parte cui è deferito. Si distingue dall’interrogatorio libero di cui all’articolo 117 del Codice di procedura civile sia per il suo scopo che per le modalità di svolgimento: nell’interrogatorio formale le domande che il giudice può rivolgere all’interrogato sono solo quelle formulate dalle parti in modo circostanziato (come nella testimonianza) nei rispettivi atti di richiesta della prova.