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I condòmini possono impugnare il rendiconto se riscontrano nel contenuto vizi del consenso

Il consesso assembleare è legittimato a chiedere una revisione del documento anche dopo l’approvazione

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
L'aver omesso nel rendiconto condominiale il versamento ad altro operatore di 1.500,00 euro, operazione “scoperta” diversi mesi dopo l'assemblea (tramite visione dell'estratto conto condominiale avuto dall'istituto bancario, perché l'amministratore non ne consentiva la visione) rende il deliberato assembleare nullo (appellabile in ogni momento)? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?

A cura di Smart24Condominio
La deliberazione assembleare di approvazione di un rendiconto assume un duplice valore: da una parte, di rilievo “interno” con funzione ricognitiva e conformativa (quale presupposto delle ulteriori azioni volte all'incasso dei conseguenti oneri contributivi a carico dei singoli condòmini) e non meramente negoziale (costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici), dall'altra parte, di rilievo “esterno” in ragione del rapporto di mandato con il proprio amministratore.

Sotto il primo profilo, pare legittimo potersi mutuare in ambito condominiale alcune previsioni normative dettate in materia societaria (ad esempio, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 2434-bis del Codice civile). Per cui, almeno le azioni di invalidazione non possono più essere proposte dagli aventi diritto nei confronti delle deliberazioni di approvazione di un determinato bilancio dopo che è intervenuta l'approvazione di quello dell'esercizio successivo. In tal modo, si intende diminuire le impugnazioni di “mero disturbo” o quelle cosiddette strumentali: ove, infatti, il vizio dedotto si sia ripercosso anche sul bilancio successivamente approvato, è sufficiente l'impugnativa di quest'ultimo; mentre, ove il vizio non abbia prodotto conseguenze negative sul bilancio successivo, costituirebbe soltanto un fatto storico, privo di alcuna incidenza pregiudizievole sull’organizzazione della società (in ogni caso, si è ritenuto non vi sia più interesse ad agire contro un bilancio superato dall'approvazione del bilancio successivo).

Sotto il secondo profilo – su cui il lettore chiede chiarimenti - l'approvazione del rendiconto si riferisce a tutto l'operato dello stesso per l'esercizio in questione, ovvero per il singolo periodo di prestazione in cui quell'operato possa frazionarsi, come previsto dall'incarico. La relativa approvazione, in tal caso, comporta che il conseguente regolamento negoziale «acquisti valore ed effetto di esclusiva disciplina definitoria di tutti i rapporti derivanti dall'esecuzione del mandato» (vedi Cassazione civile, 2634/1982), salvo il caso in cui i condòmini abbiano formulato in sede assembleare espresse riserve per quei diritti non attinenti alle partite contabili enucleate nel conto. Ciò non toglie, tuttavia, che gli stessi dati rendicontati dall'amministratore, laddove approvati dal consesso dei condòmini, possano nuovamente essere messi in discussione, in date circostanze, «in considerazione del suo contenuto negoziale per eventuali vizi del consenso» (Tribunale di Roma, 26 aprile 2019).

Il dovere di formare il conto in modo tale da consentire il riscontro della corrispondenza al vero delle singole poste e dell'entità delle stesse è stabilito a tutela degli interessi dei condòmini destinatari e, pertanto, può trovare deroga, vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in un accordo preventivo con gli aventi diritto al conto, che ne autorizzi la redazione incompleta, quanto in un successivo atto con il quale approvino l'operato dell'obbligato (fermo restando la possibilità d'impugnare questa approvazione, in considerazione del suo contenuto negoziale per eventuali vizi del consenso, Cassazione civile 3356/1985). Sussiste, inoltre, anche uno «strumento correttivo speciale» del rendiconto approvato assemblearmente, che si ricava dal disposto dell'articolo 266 del Codice civile, secondo il quale: «La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite».

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