I contratti «6 + 6» sui negozi vincolati
Il fatto di aver realizzato, in sede di ristrutturazione, alcuni negozi al piano terra, non dovrebbe escludere il vincolo di cui al Dlgs 42/2004, (Codice dei beni culturali) sull’intero edificio.In ogni caso, i negozi dovrebbero essere affittati, con contratto di locazione “commerciale” (cioè ad uso “diverso dall’abitativo”), con durata di sei anni + sei anni, a norma degli articoli 27 e seguenti della legge 392/78. Dispone infatti l’articolo 27, comma 1, della legge 392/78: «la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili».I contratti di locazione stipulati a norma degli articoli 27 e seguenti della legge 392/78 – salvo invio di disdetta – non scadono, posto che per l’articolo 28 della richiamata legge 392, «per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni … ; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata … almeno 12 mesi prima della scadenza».Resta fermo che nulla vieta alle parti – in qualunque momento – di risolvere consensualmente un contratto di locazione in essere e di stipularne uno “nuovo”, a nuove condizioni (articolo 1372 del Codice civile).