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I costi riaddebitati al condominio dal general contractor sono parte del corrispettivo per il servizio fornito

Alla remunerazione dell’appaltatore non può essere incluso margine funzionale perché non è sempre un costo detraibile al 110 per cento

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
In merito ai costi legati al 110% a seguito degli interpelli dell’agenzia delle Entrate, la società che acquista il credito e che garantisce la possibilità dello sconto in fattura, applica un costo del 20% sul 110 lasciando così un costo vivo a carico dei condòmini. Ma questo modus operandi è lecito?

A cura di Smart24Condominio

Nell’ambito del Superbonus e rispetto alle opere condominiali, il general contractor si configura, più che come una strutturazione giuridica-economica ben definita, come una “idea”, che sollecita l’immagine di un soggetto referente per la cura di tutti le incombenze necessarie alla relativa realizzazione. In particolare, l’organizzazione giuridica dei soggetti che, in questo preciso momento storico, si confrontano con la realtà condominiale sono diversi: si parla di consorzi, reti o associazioni temporanee di impresa, contesti dove sussistono i general contractor.

Ora, nel presupposto che lo schema giuridico a cui si fa riferimento nella domanda sia quello del “mandato senza rappresentanza” - secondo cui i suddetti professionisti addebitano la propria prestazione al general contractor, che ribalta il costo del servizio sui beneficiari dell’agevolazione -, troverebbe applicazione, ai fini Iva, l’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972. Ai sensi di tale disposizione «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario», nel senso che hanno la stessa natura.

In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori. Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo opera a nome proprio (vedi risoluzioni 6/E dell’11 febbraio 1998 e 250/E del 30 luglio 2002). Ciò premesso, come precisato nella risposta 261/2021 dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che questi importi riaddebitati al condominio da parte del general contractor costituiscano parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito. Per quanto, invece, concerne gli oneri oggetto di riaddebito si rammenta che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto costituisce un costo non sempre incluso tra quelli detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.

A tale proposito, si rileva che la circolare 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore e per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.

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