I fili per stendere non tolgono luce e aria
A parte eventuali pattuizioni contenute nell’atto notarile, per l’articolo 900 del Codice civile si è in presenza di luci quando le aperture «danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino».Si tenga presente che, a norma dell’articolo 901, n. 2 e 3, del Codice stesso, la luce deve:«...2) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;3) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa».Non si vede, dunque, come lo stendimento della biancheria possa impedire il passaggio di aria e luce al fondo del vicino. Inoltre, nella specie sembra comunque essere maturata, a favore del lettore, l’usucapione ventennale del diritto di installare fili a uso stenditoio.
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