I lavori deliberati prima della vendita non sono a carico di parte acquirente, salvo diversa pattuizione
Quest’ultima è una pattuizione che è rilevante solamente nei rapporti interni tra venditore e acquirente e che non è opponibile al condominio
A cura di Smart24Condominio
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori vennero deliberati. Pertanto, in caso di compravendita di un appartamento condominiale posteriore a detta deliberazione, se i lavori vengono eseguiti e pagati dopo la stipula del contratto di compravendita, se ne deve far carico il venditore (Cassazione, ordinanza 11199/ 2021).
Ne consegue che l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio venditore, se il condominio abbia preteso il pagamento di dette spese dal compratore – che rimane l’unico interlocutore, in quanto condòmino -, in forza della norma (l’articolo 63, comma 4, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) secondo la quale «chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».
Resta fermo che è pur sempre possibile, nel contratto di compravendita, pattuire che i costi dei lavori decisi prima del contratto di compravendita siano a carico della parte acquirente. Si tratta, tuttavia, di una pattuizione rilevante solo nei rapporti interni tra venditore e acquirente e non opponibile al condominio.