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I lavori deliberati prima della vendita non sono a carico di parte acquirente, salvo diversa pattuizione

Quest’ultima è una pattuizione che è rilevante solamente nei rapporti interni tra venditore e acquirente e che non è opponibile al condominio

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Nel caso di vendita dell’immobile, se ricordo bene, le spese straordinarie deliberate prima della vendita rimangono a carico del venditore in quanto era colui che ha assunto l’impegno. Nel momento di approvazione del bilancio però dovrà essere convocato il nuovo proprietario che dovrà relazionarsi personalmente con il precedente o va convocato il precedente proprietario in quanto è colui che poi si ritroverà l’obbligo contributivo successivo all’approvazione definitiva della spesa?

A cura di Smart24Condominio
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori vennero deliberati. Pertanto, in caso di compravendita di un appartamento condominiale posteriore a detta deliberazione, se i lavori vengono eseguiti e pagati dopo la stipula del contratto di compravendita, se ne deve far carico il venditore (Cassazione, ordinanza 11199/ 2021).

Ne consegue che l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio venditore, se il condominio abbia preteso il pagamento di dette spese dal compratore – che rimane l’unico interlocutore, in quanto condòmino -, in forza della norma (l’articolo 63, comma 4, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) secondo la quale «chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».

Resta fermo che è pur sempre possibile, nel contratto di compravendita, pattuire che i costi dei lavori decisi prima del contratto di compravendita siano a carico della parte acquirente. Si tratta, tuttavia, di una pattuizione rilevante solo nei rapporti interni tra venditore e acquirente e non opponibile al condominio.

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