I lavori nel minicondominio fatturati ai singoli proprietari
La fatturazione dovrebbe essere unica, ma la detrazione spetta comunque
A rigore, trattandosi di intervento sulle parti comuni condominiali, la fatturazione doveva essere unica, con descrizione unitaria dei lavori svolti sull’edificio (in base all’articolo 21 del Dpr 633/1972) e da tale fatturazione sarebbe dovuta derivare la ripartizione delle spese comuni tra i condòmini, secondo tabella millesimale o diverso accordo. In questa prospettiva, l’adempimento dell’invio della comunicazione riguardante lo sconto in fattura doveva essere effettuato dal singolo condomino, in veste di “facente funzione” (se così si può dire, a fini di chiarezza) dell’amministratore non nominato, direttamente o avvalendosi del professionista incaricato, come richiesto al punto 4 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 35873/2022, integrato dal provvedimento 202205/2022 (e coerentemente alle indicazioni sostanziali contenute nella circolare 24/E/2020, che individua sempre nel singolo condomino incaricato il soggetto tenuto agli adempimenti connessi alla fruizione della detrazione, per esempio per quel che riguarda i pagamenti e l'utilizzazione del codice fiscale).
Tuttavia, per quanto l’operazione sia stata gestita diversamente dalle indicazioni fornite dalla prassi erariale, non è sostenibile che la detrazione spettante a ciascuno dei condòmini sia non spettante o calcolata in maniera scorretta. Perciò, appare utile che l’impresa comunichi via pec (posta elettronica certificata) ai committenti che la descrizione delle fatture emesse è da intendere come riferita a lavori su parti comuni condominiali (se l’oggetto della prestazione non emerge chiaramente dalla descrizione delle fatture in questione); inoltre, può essere valutata, al fine di una migliore garanzia, la possibilità di segnalare alle Entrate l’errore formale nella comunicazione dell’opzione, con le modalità indicate al paragrafo 5 della circolare 33/E/2022, facendo emergere la natura di lavori su parti comuni, e non su parti private, delle opere effettuate.