L'esperto rispondeCondominio

I lavori nel minicondominio fatturati ai singoli proprietari

La fatturazione dovrebbe essere unica, ma la detrazione spetta comunque

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di Silvio Rivetti

La domanda

La domanda
Un condominio minimo, composto da tre proprietari, effettua lavori di rifacimento della facciata e interviene sulle parti comuni, senza procedere a redigere un verbale con il quale si affida a uno dei condòmini l'adempimento della comunicazione all'agenzia delle Entrate. L'impresa emette fattura a ogni singolo condomino, applicando lo sconto ex articolo 121 del Dl 34/2020. Lette le istruzioni sulla compilazione delle comunicazioni, i condòmini effettuano singolarmente gli invii, con apposizione del visto di conformità, per importi che sono stati asseverati e che, sia singolarmente che cumulativamente, non superano i limiti di spesa imposti dalla normativa. I crediti sono stati accettati sulla piattaforma dalla ditta esecutrice i lavori. Si chiede se la procedura è corretta, considerato che la norma dispone che l'adempimento «può» essere effettuato da un condomino, oppure se era necessario procedere all'annullamento, nelle forme previste dalla circolare 36/E/2022, per poi inviare nuovamente la comunicazione.La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 28 novembre

A rigore, trattandosi di intervento sulle parti comuni condominiali, la fatturazione doveva essere unica, con descrizione unitaria dei lavori svolti sull’edificio (in base all’articolo 21 del Dpr 633/1972) e da tale fatturazione sarebbe dovuta derivare la ripartizione delle spese comuni tra i condòmini, secondo tabella millesimale o diverso accordo. In questa prospettiva, l’adempimento dell’invio della comunicazione riguardante lo sconto in fattura doveva essere effettuato dal singolo condomino, in veste di “facente funzione” (se così si può dire, a fini di chiarezza) dell’amministratore non nominato, direttamente o avvalendosi del professionista incaricato, come richiesto al punto 4 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 35873/2022, integrato dal provvedimento 202205/2022 (e coerentemente alle indicazioni sostanziali contenute nella circolare 24/E/2020, che individua sempre nel singolo condomino incaricato il soggetto tenuto agli adempimenti connessi alla fruizione della detrazione, per esempio per quel che riguarda i pagamenti e l'utilizzazione del codice fiscale).
Tuttavia, per quanto l’operazione sia stata gestita diversamente dalle indicazioni fornite dalla prassi erariale, non è sostenibile che la detrazione spettante a ciascuno dei condòmini sia non spettante o calcolata in maniera scorretta. Perciò, appare utile che l’impresa comunichi via pec (posta elettronica certificata) ai committenti che la descrizione delle fatture emesse è da intendere come riferita a lavori su parti comuni condominiali (se l’oggetto della prestazione non emerge chiaramente dalla descrizione delle fatture in questione); inoltre, può essere valutata, al fine di una migliore garanzia, la possibilità di segnalare alle Entrate l’errore formale nella comunicazione dell’opzione, con le modalità indicate al paragrafo 5 della circolare 33/E/2022, facendo emergere la natura di lavori su parti comuni, e non su parti private, delle opere effettuate.

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