I mercoledì della privacy: il conduttore in condominio, diritti e doveri di riservatezza
Innanzitutto, i conduttori, ai sensi dell’articolo 1129 comma 2 Codice civile, hanno il diritto di consultare, previo appuntamento, tutti i registri condominiali. La norma, infatti, consente l’accesso ad «ogni interessato», termine ben più ampio del semplice «condomino», il quale ben può, a proprie spese, ottenere anche la copia dei documenti richiesti.
Medesimo diritto è riconosciuto dall’articolo 1130 bis Codice civile, che, in materia di rendiconto, riconosce ai titolari dei diritti personali di...