Condominio

I morosi che non cedono il credito obbligano gli altri al pagamento

di Michele Orefice

Il condomino moroso che però non cede il credito fiscale, per lo sconto in fattura dell’impresa (molto spesso queste persone sono irreperibili o del tutto disinteressate), può far venir meno il vantaggio degli altri condòmini.

Infatti, per effetto del mancato pagamento dei morosi che non hanno ceduto il credito, il condominio perde il beneficio dello sconto in fattura relativo all’importo non corrisposto e i condòmini cedenti rischiano di dover pagare le spese del moroso. Ciò in quanto, «la fattura deve essere destinata al solo condominio» e non ai singoli condòmini, così come chiarito dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E del 30 dicembre 2020, trattandosi di interventi su parti comuni degli edifici.

Di conseguenza, il condominio resta debitore nei confronti dell’impresa per l’importo non versato dal moroso che la stessa impresa ha titolo a pretendere dal condominio, in ragione del contratto stipulato. Ed è pacifico che le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti dei terzi impegnino unitariamente e solidalmente tutti i condòmini, in ragione del principio generale stabilito dall’articolo 1294 del Codice civile.Vale a dire che, con riferimento ai lavori appaltati per il superbonus, chi non deve niente all’impresa, a seguito dell’intervenuta cessione del credito, rischia di doversi far carico delle spese del moroso.

Tutto ciò, fermo restando che «il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale», così come stabilito dall’agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E/ 2020. In definitiva, per evitare inconvenienti, sarebbe utile convincere tutti i condòmini ad optare per la cessione del credito all’impresa. Tuttavia, tale aspetto interessa soltanto i singoli condòmini e non il condominio, in quanto l’agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E /2020, ha spiegato come non sia necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ben potendo i condòmini scegliere, in autonomia, di sostenere le spese pro quota e beneficiare così della detrazione.

Una soluzione c’è: deliberare l’accollo a uno o più condòmini consenzienti dell’intera spesa dovuta dal moroso all’impresa, deliberando, come previsto dal comma 9 bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, con il voto favorevole degli accollanti, in quanto tale possibilità è congenita al meccanismo del 11o%.

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