L'esperto rispondeCondominio

I possibili ricorsi affinché le delibere vengano eseguite

In caso di inerzia dell’amministratore è preferibile trovare la maggioranza atta a sostituirlo più che chiedere al giudice di nominare un esecutore

di Pierantonio Lisi

La domanda

La domanda
Sono proprietario di un appartamento in un condominio in provincia di Gorizia. L’amministratore del condominio ha la sede in provincia di Udine. L’assemblea dei condòmini ha deliberato, nel novembre 2021, di incaricare l’amministratore di far redigere un computo metrico estimativo per la futura esecuzione di lavori di manutenzione. Poiché, ad oggi, l’amministratore non ha ancora dato esecuzione alla delibera, intendo procedere con ricorso ex articolo 1105, quarto comma, del Codice civile. Chi è il soggetto legittimato passivo del ricorso (il condominio o l’amministratore)?


La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 gennaio

Il ricorso per la nomina di un cosiddetto amministratore ad acta in base all’articolo 1105 del Codice civile va proposto al tribunale del luogo in cui si trova l’edificio condominiale e nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore. Può presentarlo qualunque condomino e serve, in sostanza, a superare le situazioni di inerzia dell’organizzazione condominiale mediante la nomina, da parte del giudice, di un amministratore che si sostituisca all’assemblea o all’amministratore inerti. Generalmente, il rimedio in questione si utilizza quando in assemblea non si riesce ad adottare le deliberazioni per l’esecuzione di lavori necessari. Qualora, invece, l’amministratore non dia esecuzione a una delibera assembleare e la maggioranza dei condòmini non intenda sostituirlo, è più frequente che il condomino o i condòmini insoddisfatti si attivino per sostituirlo.

A tal fine si può chiederne la revoca giudiziale per gravi irregolarità (articolo 1129, dodicesimo comma, del Codice civile) e toccherà, poi, all’assemblea nominarne un altro. È ugualmente percorribile, almeno sulla carta, il rimedio indicato dal lettore. Se accolto, porterebbe alla coesistenza di due amministratori: uno chiamato a dare esecuzione alla deliberazione rimasta ineseguita, l’altro a svolgere tutte le funzioni dell’amministratore di condominio. In ogni modo, nel caso in questione quello indicato dal lettore non sembra il rimedio più adatto. Anche ammesso che l’iniziativa possa avere successo, occorrerebbe in ogni caso tornare in assemblea per deliberare l’esecuzione delle opere indicate nel computo metrico. Conviene, allora, limitarsi più semplicemente a chiedere la convocazione dell’assemblea per la nomina del tecnico oppure attivarsi per la sostituzione dell’amministratore.

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