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I proprietari di immobili fronte strada possono usufruire del superbonus per la ricostruzione dell’ascensore

Partecipando alle spese di esecuzione e manutenzione, non c’è motivo di escluderli, soprattutto se l’opera sconta un credito d’imposta

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Dal punto di vista civilistico, secondo l’articolo 1124, i negozi al piano terra contribuiscono alla ricostruzione dell’ascensore. L’ingegnere asseveratore sostiene che, per la normativa dell’abbattimento delle barriere architettoniche, i negozi con accesso dal piano terra non possono accedere ai benefici del superbonus 110%. Qualora i titolari di attività commerciali abbiano aderito insieme ad altri condòmini, proprietari di unità abitative, al finanziamento ponte e conseguente estinzione tramite la cessione del credito allo stesso istituto erogatore, come è possibile gestire la questione?

A cura di Smart24Condominio

Il lettore pone due problemi differenti, che meditano giuridicamente due diversi presupposti concettuali. Rispetto alla prima questione trattata, vale a dire quella correlata alla contribuzione delle spese di manutenzione dell'impianto ascensore e delle scale, la norma di riferimento è quella portata dall'articolo 1124 del Codice civile. Si fa riferimento, dunque, all'ascensore quale “bene comune” sorto con la costruzione del fabbricato. A fronte di quanto sopra, salvo titolo contrario, nessuno può esimersi dal contribuire alle spese di manutenzione, neanche i proprietari delle unità immobiliari che hanno accesso diretto dalla strada. Infatti, è stato stabilito che«al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne» (Corte di Cassazione, ordinanza 22157/2018).

Diverso è il caso, invece, in cui la realizzazione dell'impianto ascensore sia sopravvenuta rispetto alla fabbricazione dell'edificio. Trattandosi di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea (come si desume dallo stesso articolo 1121 del Codice civile che, al comma 2, parla di maggioranza dei condòmini che abbia «deliberata o accettata l'innovazione»), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condòmini soltanto (con i limiti di cui all'articolo 1102 del Codice civile), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera (Cassazione, seconda sezione, sentenza 20713/2017, 8746/1993, 3314/1971 e 614/1963).

Tutto ciò premesso, possiamo rispondere compiutamente al secondo quesito prospettato dal lettore: se tra i condòmini che intendono dare luogo all'opera di abbattimento delle barriere architettoniche vi sono anche i proprietari delle unità immobiliari “fronte strada”, non si vedono ragioni ostative per farli partecipare all’innovazione, specie se la stessa sconta un credito di imposta.

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