IRPEF – Detrazione per il recupero edilizio
Forze armate, detrazione recupero edilizio nella misura del 50%
Oggetto: Fruizione della detrazione di cui all'art. 16–bis del TUIR, nella misura del 50%, per un soggetto appartenente alle Forze armate. Rispetto della condizione di abitazione principale dell'immobile oggetto degli interventi –L.30.12.2024, n.207 (legge di bilancio 2025).
La Risposta n. 244/2025 ha precisato che la Legge di Bilancio 2025, nel modificare le aliquote della detrazione per il recupero edilizio (nonché dell'ecobonus e del sismabonus) differenziandole, dall'1.1.2025, a seconda che i lavori riguardino le abitazioni principali (50%) o quelle non principali (36%), non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, per cui anche per tali categorie si applicano i principi generali dell'art. 1, c. 55, lettera b), n. 1).
Pertanto, la Risposta conclude che l'Istante potrà fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'art.16 bis del TUIR, nella misura maggiorata (50%), in 10 quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale, tale essendo «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente», secondo la definizione data dall'art. 10, c. 3¬bis dell'art.10 del TUIR (circ. 8/E/2025).
IRPEF – Detrazione per il recupero edilizio
Cumulabilità detrazione recupero edilizio e sismabonus
Oggetto: Cumulabilità della detrazione dell'art. 16–bis, c. 3 del TUIR con la detrazione dell'art. 16, D.L. 63/2013 (sisma bonus) trasferita al soggetto acquirente dalla società venditrice. Limite complessivo di spesa.
La Risposta 242/2025 ha chiarito che l'Istante, al quale è stata trasferita dall'impresa costruttrice - venditrice la detrazione dell'art. 16 del D.L. 63/2013 (sismabonus intervento strutturale) non utilizzata dall'impresa venditrice, può, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro e delle ulteriori condizioni previste dalla norma, fruire anche della detrazione di cui all'art. 16 ¬bis, c. 3, del TUIR, restando ferma la necessità che si realizzi anche il presupposto dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, cosicché tale ultima detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui detti lavori sono stati ultimati.
Agevolazioni fiscali - Superbonus
Interventi eseguiti da una ONLUS
Oggetto: Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 39/2024.
L'interessante Risposta n. 241/2025 ha effettuato una utile disanima della disciplina Superbonus e di quella per l'esercizio delle opzioni applicabile alle Onlus nella successione di norme emanate tra l'inizio del 2023 e la primavera del 2024.
In particolare, per la fattispecie in esame, l'Agenzia ha concluso che l'Istante (una Onlus di diritto), rientrando tra i soggetti per i quali continua ad applicarsi la deroga di carattere soggettivo al generale divieto di esercizio delle opzioni e avendo presentato la CILAS ante 30 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus sia per gli interventi antisismici che per quelli finalizzati al risparmio energetico eseguiti nel 2025 nelle modalità alternative di fruizione della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito). Considerato, tuttavia, che gli interventi sono effettuati su unità in categoria catastale A/4 e su due pertinenze di categoria C/2 e C/6, categorie diverse da quelle tassativamente indicate nel c.10 bis dell'art. 119, D.L. "Rilancio" n. 34/2020, non si potranno applicare le particolari modalità di calcolo delle spese detraibili disciplinate da tale c. 10 bis. Il Superbonus spetta nella misura del 65 per cento prevista per le spese sostenute nel 2025.
Agevolazioni fiscali
Cessione del credito d'imposta
Oggetto: Cessione del credito corrispondente alle detrazioni derivanti dalle spese di cui al c. 2, art.121, D.L. 34/2020 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 39/2024.
La Risposta 240/2025 ha confermato che, anche dopo il 29.5.2024 (data di entrata in vigore del c. 7 dell'art. 4 bis, D.L. n. 39/2024, introdotto in sede di conversione dalla L. 67/2024), nulla osta a che i cessionari dei crediti fiscali possano continuare a cedere crediti stessi presenti nel proprio cassetto fiscale, se non ancora utilizzati in compensazione.
Ciò in quanto il divieto introdotto dal citato c. 7 preclude esclusivamente l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta, da parte del beneficiario originario dei bonus, con riferimento alle rate residue non ancora fruite.
Pertanto, nel caso in esame, la società di costruzioni edili potrà cedere al professionista istante i crediti d'imposta di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovutigli per le prestazioni ad essa rese dal professionista.
La Risposta precisa, altresì (circolare 23/E/2022, par. 6.2.1) che i crediti acquisiti ai sensi del citato art. 121, in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione, costituiscono un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ex art. 54 e ss. del "TUIR" DPR n. 917/1986.
Agevolazioni "prima casa
Modifica del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta
Oggetto: Agevolazione prima casa, modifica normativa del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta ex c. 4–bis, Nota II–bis, all'art. 1, Tariffa Parte I, allegata al TUR e diritto al credito d'imposta ex art. 7, L. n. 448/1998. Utilizzo del credito e quota spettante.
L'interessante Risposta 238/2025 conferma l'applicabilità e fornisce utili chiarimenti sulla modalità di fruizione del credito di imposta per il riacquisto agevolato "prima casa" in un caso in cui il contribuente procede nel 2024 al nuovo acquisto con le agevolazioni ''prima casa'' prima di vendere l'abitazione agevolata preposseduta.
Al riguardo l'Agenzia, richiamando le favorevoli conclusioni già affermate nella recente Risposta 197/2025, conferma che nel caso di specie il contribuente ha diritto al credito d'imposta pur non avendo ancora rivenduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" al momento dell'acquisto di una nuova abitazione anch'essa fruendo di tali agevolazioni, a condizione che la cessione della prima abbia luogo entro il termine di due anni dalla data del nuovo acquisto, avvenuto nel 2024.
L'Agenzia precisa, poi, che il contribuente potrà far valere il credito d'imposta, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso: nel caso di specie, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2024 limitatamente, però, alla quota di credito a lui spettante (questo perché l'acquisto generatore del credito d'imposta era avvenuto in comunione al 50% con il coniuge mentre il nuovo acquisto è del solo contribuente), fino a concorrenza dell'IVA pagata sul nuovo acquisto, come detto a condizione che l'alienazione dell'immobile oggetto del primo acquisto agevolato avvenga entro due anni dal secondo acquisto.
IVA
Pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato.
Oggetto: IVA – pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato. Trattamento IVA dell'operazione di vendita del complesso immobiliare aziendale in sede di esecuzione forzata. Artt. 6 e 10, DPR n. 633/72
La Risposta 232/2025 ha precisato che se una procedura esecutiva è stata promossa nei confronti di un soggetto passivo d'imposta, l'immobile strumentale che ne è oggetto deve ritenersi rimasto in regime d'impresa, anche successivamente al decesso del proprietario, fino alla vendita coattiva.
Infatti, ai fini IVA, la procedura espropriativa priva il debitore esecutato - e, nel caso di specie, i suoi eredi, se hanno continuato l'attività imprenditoriale del defunto, a prescindere dal corretto espletamento delle pratiche successorie previste ai fini fiscali - del potere dispositivo sul bene, ma non modifica la titolarità dello stesso, né determina la cessazione dell'azienda.
La Risposta fornisce anche alcune indicazioni sulla compilazione della fattura elettronica, la cui emissione costituisce obbligo del professionista delegato alla vendita in nome e per conto del soggetto passivo (l'erede): nello specifico, si applicherà l'esenzione IVA non risultando esercitata l'opzione per l'imponibilità IVA prima del versamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario.
IVA
Cessione di fabbricato strumentale
Oggetto: IVA – Cessione di fabbricato strumentale esclusa dal calcolo della percentuale di detrazione. Art. 19 bis, c. 2, DPR n. 633/1972
La Risposta 231/2025 esamina l'istanza di una Fondazione, ente non lucrativo, che svolge come attività principale commerciale (in esenzione da IVA ex art. 10, c. 1, n. 21, DPR 633/72) quella di casa di riposo e, in via secondaria, l'attività di locazione immobiliare (in regime di imponibilità IVA) di due immobili strumentali per natura. L'Istante detrae pertanto l'IVA sugli acquisti sulla base del prorata di detrazione, determinato ai sensi dell'art. 19, c. 5, DPR 633/72.
Per ragioni finanziarie l'Istante ha venduto nel 2024 uno dei due fabbricati strumentali, dopo averlo riclassificato in bilancio nel 2022 tra il circolante, esercitando l'opzione per l'applicazione dell'IVA e chiede se tale operazione imponibile concorre al calcolo della percentuale di detrazione di cui all'art.19 bis, DPR 633/72.
Al riguardo, però, l'Agenzia precisa che, poiché l'Istante non si occupa della vendita di immobili e l'operazione di cessione di uno dei due immobili strumentali di proprietà riveste carattere occasionale e residuale rispetto alla normale attività svolta, nel caso in esame, in base all'art. 19 bis, c. 2, DPR 633/72, non si deve tener conto, nel calcolo della percentuale di detrazione del pro rata, della cessione del fabbricato strumentale.
Agevolazioni "prima casa"
Trasferimento residenza per l'acquisto della ''prima casa'' oggetto di interventi agevolabili dal Superbonu
Oggetto: Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus è di trenta mesi a decorrere dal termine scaturito dalla sospensione dei termini di cui all'art. 24, D.L. n. 23/2020 e successive modifiche e non dalla data di acquisto dell'immobile.
L'istante (acquirente il 26.11.2021 in un piccolo condominio di due abitazioni e accessori con le agevolazioni "prima casa") chiede se la sospensione dell'art. 24, D.L. n. 23/2020 (e ss. mm. ii) sia applicabile al termine di trenta mesi del c. 10 ter, art. 119, D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della Nota II bis, art. 1, Tar. Parte prima del DPR n. 131/1986 ("TUR").
Il citato c. 10 ter dispone che "Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al c. 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al "TUR" – DPR 131/1986, é di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita".
L'istante precisa che l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione Superbonus con CILA e che tali lavori sono terminati il 29.12.2023, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria/ straordinaria degli immobili non sono ancora terminati.
La Risposta 230/2025 fornisce riscontro favorevole, riepilogando le norme di legge che, in ragione della pandemia, hanno man mano disposto la sospensione dei termini di cui all'art. 1, nota II bis, Tar. Parte prima del "TUR", dal 23.2.2020 fino al 30.10.2023 nonché la prassi agenziale emanata sul tema.
La conclusione è che, considerato l'espresso richiamo delle norme di sospensione dei termini, ai fini della residenza, alla Nota II bis citata, si ritiene applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 24, D.L. 23/2020 anche al predetto termine di 30 mesi, pertanto, nel caso di specie, al fine di non decadere dal regime agevolato ''prima casa'', il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile agevolato, acquistato il 26.11.2021 e interessato da interventi di cui all'art. 119, c.1, lettere a), b) e c), del D.L. 34/2020, sia di trenta mesi dal 31.10.2023.
IVA
Ampliamento concessione aeroportuale
Oggetto: Ampliamento concessione aeroportuale – Somma corrisposta dal nuovo concessionario al concessionario uscente – Ex art. 703 del Codice della Navigazione – Regime IVA.
ALFA SPA, attuale gestore di un aeroporto, ha chiesto l'ampliamento della concessione in essere con l'assegnazione di un hangar aggiuntivo costruito da BETA SPA (Concessionario uscente che, una volta ultimatolo, ne ha ottenuto la gestione in concessione) su un terreno demaniale dell'aeroporto gestito da Alfa.
Alfa chiede chiarimenti sul trattamento IVA da applicare alla somma dovuta a Beta a titolo di indennizzo previsto dall'art. 703 del Regio Decreto 30.3.1942, n. 327 (Codice della navigazione) pari al valore netto contabile residuo dell'immobile, determinato a seguito di perizia.
L'istante Alfa ritiene che tale importo escluso da IVA in quanto non rappresenta il corrispettivo di una cessione di beni, né di una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3, DPR 633/72), bensì mero indennizzo la cui causa è rinvenibile direttamente nel rapporto di concessione e la cui funzione è quella di ristabilire l'equilibrio economico finanziario tra il concessionario uscente e quello subentrante.
Diversamente, la Risposta, all'esito della ricostruzione agenziale della vicenda, conclude che "la fattispecie, seppur complessa, non può dirsi connotata dall'assenza di un nesso sinallagmatico" e che la somma che Alfa deve corrispondere è dovuta al Concessionario uscente a fronte del rilascio anticipato del bene da parte di quest'ultimo (obbligazione di fare) cosicché l'importo va assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.
Imposte sui redditi
Scissione con scorporo
Oggetto: Scissione con scorporo ex art. 2506.1, cod. civ. – Scorporo in beneficiaria preesistente – Art. 173, c. 15–ter, DPR n. 917/1986 ("TUIR").
La Risposta 225/2025 conclude che, allo stato delle norme, il comma 15 ter dell'art. 173 del "TUIR", che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all'art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di "nuova costituzione" cosicché, nel caso oggetto d'interpello, il trasferimento dell'immobile a società "preesistente" non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.
Nello specifico, veniva rappresentata l'intenzione della società istante (Alfa), detentrice della totalità delle quote della società BETA (entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili e hanno optato per il regime del consolidato fiscale ex art. 117 e segg. del TUIR con ALFA in qualità di consolidante), di porre in essere una scissione con scorporo ai sensi dell'art. 2506.1 del cod. civ., mediante la quale, al fine di razionalizzarne la gestione, vorrebbero trasferire la proprietà di un immobile dall'attuale proprietaria ALFA alla locataria BETA, che in esso svolge la propria attività.
Ciò detto, è da ritenere che la suddetta Risposta agenziale debba essere tempestivamente rivista in quanto superata dall'evoluzione normativa di recente intervenuta nel 1° comma dell'art. 2506 c.c. (a opera dell'art. 2, c. 1, lettera a, del D.Lgs. 19.6.2025 n. 88, in vigore dall'8.7.2025) che attualmente dispone che "Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società "preesistenti o di nuova costituzione" e a sé stessa le relative azioni o quote".
IVA
Contratto di appalto
Oggetto: IVA – somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell'ambito di un contratto di appalto.
La Risposta 215/2025 attribuisce natura corrispettiva, dunque imponibile ai fini IVA, e non di penale, alle somme dovute, a seguito di sentenza del Tribunale, da un committente ad un appaltatore per i maggiori costi legati ai ritardi generati dal committente nella realizzazione, comunque portata a termine, di un fabbricato.
L'Ag. delle Entrate afferma doversi "valorizzare la circostanza che la somma di denaro (...) sia determinata in funzione di ritardo subito dall'Istante (società appaltatrice) nell'ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che BETA (committente) deve erogare (...) in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell'ambito del contratto di appalto, il quale (...) è giunto comunque a termine con la costruzione dell'edificio per l'appaltante. Ciò induce a ritenere che al di là del nomen iuris utilizzato dal Giudice tale somma rappresenti un'integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita, piuttosto che una penale. Detto in altre parole, la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice appare confermata dalla circostanza che nonostante il ritardo subito dall'Istante la BETA può comunque godere del nuovo edificio".
La conclusione dell'AdE, pertanto, è che la somma da corrispondere alla società appaltatrice, in relazione ai ''maggiori oneri diretti e indiretti'' subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell'esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se ''eccedente'' rispetto a quello originariamente pattuito.
IVA
Barriere architettoniche: cessione con posa in opera di infissi
Oggetto: Aliquota IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche – n. 41 ter, Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
L'interessante Risposta n. 212/2025 approfondisce, con esito negativo, l'annoso problema dell'applicabilità o meno dell'aliquota IVA di favore (4%) prevista dal n. 41 ter della Tab. "A", parte II, del DPR n. 633/72, nell'ipotesi di contratti di fornitura con posa in opera (anziché di appalto), in questo caso di infissi dotati delle specifiche funzionali e dimensionali previste dall'art. 8 del D.M. n. 236/89, in quanto tali classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche.
All'esito della ricognizione della normativa, della giurisprudenza e della prassi, l'Ag. delle Entrate fornisce risposta negativa in considerazione delle disposizioni contenute nel citato n. 41 ter, che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le ''prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche''.
L'AdE ricorda che "in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi, etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. Con la ris. 25/E/2015 (a conferma della ris. 360009/1976) è stato escluso il requisito del quid novi nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente" e che "come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale unionale, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi rappresenta senz'altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un'importanza decisiva (sent. CGUE causa C111/05)": nel caso specifico, l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, la parte prevalente è rappresentata dagli infissi.
La conclusione, alla luce delle predette considerazioni, assumendosi la ricorrenza di un contratto di compravendita e stante l'espresso riferimento della norma alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto, è l'esclusione, nel caso di specie, dell'applicabilità del n. 41 ter, Tab. A, parte II, DPR n. 633/1972.
Imposte sui redditi
Revisione disciplina redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
Oggetto: Riforma Irpef – Revisione disciplina redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali – Artt. 1 e 2, D.Lgs. 13.12.2024, n. 192.
L'ampia circolare 12/E/2025 fa il punto sulle importanti novità introdotte nella materia in oggetto dal D.Lgs. n. 192/2024 («Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)») in attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 111/2023 nell'ambito del Titolo I («Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi») del "TUIR", con particolare impatto sugli artt. 28, 32, 34, 36, 56 bis e 81 e con l'intento di estendere la determinazione catastale, in ambito agrario, anche per fattispecie in precedenza escluse.
La circolare illustra, tra l'altro, nell'attesa che venga emanato un apposito D.M. interministeriale, la relazione che viene a crearsi, anche nei riflessi catastali (dichiarazioni, annotamenti, ecc.), tra i fabbricati censiti nel C.F. utilizzati per coltivare vegetali mediante tecniche evolute (ad es.: vertical farm, colture idroponiche, micropropagazione in vitro) e la determinazione del reddito di tali colture.
Con riguardo all'utilizzo di fabbricati censiti in Catasto per svolgere coltivazioni, la circolare precisa che, fino all'emanazione del predetto decreto interministeriale, le attività agricole evolute risulteranno produttive di reddito d'impresa se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile, limitatamente alla superficie eccedente (di reddito agrario entro il limite) e, anche per il reddito dominicale, fornisce utili indicazioni, anche mediante esempi, per compilare la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2024, giacché le novità recate dal D.Lgs.192/2024 trovano applicazione già da tale periodo.
Imposta di registro
Canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria
Oggetto: Qualificazione dell'imposta di registro dovuta su canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria in vigenza di un'occupazione senza titolo intercorsa dalla data della disdetta del contratto sino alla rinuncia della stessa. Adempimenti dovuti.
La Risposta 207/2025 tratta di un caso, particolare ma molto interessante sul piano giuridico fiscale, in cui il conduttore (un'amministrazione pubblica) ha comunicato al locatore disdetta della locazione (e viceversa, da parte del locatore all'amministrazione per altre locazioni), ma alla data di efficacia l'amministrazione conduttrice non rilascia l'immobile incappando così in una occupazione senza titolo per la quale riconosce una indennità risarcitoria, con modalità di pagamento semestrale posticipata, imposta di registro corrisposta dal locatore con aliquota 3% (anziché 1% come in precedenza applicabile alla locazione durante la vigenza del contratto).
Con l'art. 1, c. 69, L. n. 213/2023 viene però introdotta una norma che dà la facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa di formalizzare la volontà di rinunciare agli effetti della disdetta, da comunicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, con facoltà di inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto.
A seguito della novella le parti hanno quindi reciprocamente formalizzato le rinunce alle disdette rispettivamente inviate. Nelle rinunce alle disdette viene previsto che le modifiche contrattuali saranno riprodotte in atto pubblico o in scrittura privata autenticata di natura ricognitiva, ove si darà anche atto dell'intervenuta prosecuzione del contratto di locazione, agli stessi termini e condizioni ivi previsti per i casi di rinnovo automatico, cosicché il rapporto locativo retroagisce alla data di disdetta, con la conseguenza che le indennità di occupazione corrisposte (sulle quali l'imposta di registro è stata assolta con l'aliquota del 3%) vengono commutate in canoni di locazione (sui quali l'imposta di registro sarebbe stata dovuta con aliquota 1%), con conseguente incertezza sul corretto trattamento tributario e sugli adempimenti da svolgere. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, al fine di recuperare la maggiore imposta versata, il locatore istante può presentare richiesta di rimborso (art. 77, c. 1, "TUR") al competente Ufficio dell'AdE.
Al riguardo, l'Agenzia fa anche presente che la predetta norma prevede, tra l'altro, che il rimborso dell'imposta di registro deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente interessato entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, come nel caso di specie, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione: nella fattispecie, il diritto alla restituzione è sorto con l'accettazione della rinuncia alla disdetta, in quanto solo al verificarsi di tale evento le indennità di occupazione risarcitorie percepite sono state commutate, retroattivamente, in canoni di locazione assoggettabili all'imposta di registro nella misura dell'1%. Pertanto, che il termine triennale dell'art. 77 decorre da tale data.
L'AdE conclude che, in considerazione della peculiarità del caso, l'Istante, in alternativa al rimborso, può valutare di richiedere al competente Ufficio, entro lo stesso termine triennale, in occasione della presentazione della comunicazione di proroga dei contratti di locazione, che l'eccedenza dell'imposta di registro versata venga imputata al tributo dovuto per le annualità successive dei medesimi contratti.
Imposte sui redditi
Opzioni Superbonus
Aggiornamento modello di comunicazione opzioni Superbonus
Il 7.8.2025 è stato pubblicato sul sito dell'AdE l'aggiornamento del modello, con relative istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all'AdE, entro il termine del 16.3.2026, delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, ovviamente nei ristretti limiti ancora consentiti dalla normativa.
Il par. 5 del Provvedimento reca le istruzioni per le eventuali ulteriori cessioni successive alla prima.
Il nuovo modello e le relative specifiche tecniche dovranno essere utilizzati dall'8.9.2025. Restano valide le opzioni relative al Superbonus del 2025 comunicate fino al 7.9.2025 utilizzando il precedente modello approvato dal Provvedimento prot. n. 35873 del 3.2.2022 modificato dal Provvedimento prot. n. 202205 del 10.6.2022.
Imposte Indirette
Decadenza dalle agevolazioni fiscali
Oggetto: Decadenza dalle agevolazioni fiscali per il compendio unico ex art. 5–bis, L. 97/1994 ed ex art. 5–bis, c. 2, D.Lgs. 228/2001 in caso di cessione del diritto di superficie per realizzazione di impianto agrivoltaico e in caso di vendita parziale dei terreni costituenti il compendio unico.
L'interessante Risposta n. 205/2025 approfondisce le condizioni che comportano, o che possono evitare, la decadenza dalle agevolazioni (esenzione da imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere) fruite per l'acquisizione a qualsiasi titolo di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e IAP che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per almeno dieci anni.
L'istante - IAP che esercita l'attività attraverso una società agricola – intende cedere a terzi parte degli appezzamenti di terreno costituenti il compendio unico per consentire agli acquirenti di realizzare un impianto agrivoltaico con installazione di pannelli fotovoltaici su serre che non compromettono la continuità della coltivazione del terreno e illustra due ipotesi alternative: cedere il solo diritto di superficie, con continuazione della coltivazione agricola dei terreni sottostanti le serre agrivoltaiche da parte della propria società agricola, oppure vendere i terreni, ferma restando la permanenza delle attività di coltivazione e della titolarità su tutti gli altri terreni.
Dopo avere riepilogato i principali contenuti della normativa agevolativa e gli orientamenti espressi dalla prassi agenziale, la Risposta conclude che:
- le agevolazioni fiscali in argomento continuano a spettare, anche a seguito della costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo su porzione di terreni ricadenti nel compendio unico per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ancorché effettuata prima del decorso del termine decennale di decadenza, a condizione che la redditività del compendio, sul quale insiste l'impianto agrivoltaico, non scenda al di sotto del «livello minimo di redditività», di cui all'art. 5 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 228/2001, circostanza, così come il concreto svolgimento dell'attività agricola a seguito della realizzazione dell'impianto agrivoltaico, non accertabile in sede di interpello, richiedendo valutazioni di ordine tecnico e fattuali estranee all'ambito dell'istituto dell'interpello.
- diversamente, in caso di vendita di una parte dei terreni agricoli facenti parte del compendio unico, prima del termine decennale, a termini di legge e secondo gli orientamenti espressi dalla Cassazione, il venir meno della possibilità per l'IAP che ha usufruito del regime fiscale agevolato di continuare a coltivare e a condurre una porzione di terreno per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto agevolato determina la decadenza parziale dall'agevolazione, limitatamente alla parte oggetto di vendita prima del decorso dei dieci anni, a condizione che la parte residua del compendio garantisca il raggiungimento del già citato livello minimo di redditività. Se, invece, questa condizione non viene soddisfatta, la vendita, ancorché parziale, dei terreni del compendio unico comporterà la decadenza dall'intera agevolazione.
Agevolazioni prima casa
Termine di due anni entro cui alienare l'immobile pre – posseduto
Oggetto: Agevolazione prima casa: termine di due anni entro cui alienare l'immobile pre – posseduto e credito d'imposta.
La Risposta n. 917/2025 ha confermato – come già noto (R.I. 127/2025) - che il nuovo termine di due anni per l'alienazione dell'immobile agevolato preposseduto è applicabile anche agli acquisti per i quali al 31.12.2024 sia ancora pendente il previgente termine di un anno per procedere alla suddetta alienazione.
Inoltre, l'AdE ha chiarito che anche nell'ipotesi in cui il riacquisto della nuova ''prima casa'' precede l'alienazione dell'abitazione pre posseduta, il maggior termine di due anni per la rivendita non pregiudica il diritto al credito d'imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l'immobile agevolato pre posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal suddetto nuovo acquisto. Pertanto, il credito d'imposta è concesso in via provvisoria a condizione che l'abitazione agevolata preposseduta venga alienata entro il termine, in mancanza di tale tempestiva alienazione l'acquirente decade dall'agevolazione ''prima casa'' fruita per il riacquisto e conseguentemente viene meno il diritto al credito d'imposta (R.I. n. 531/2022).


