Imposta sulle Successioni e Donazioni

Trust svizzero, qualificazione ai fini fiscali

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 17 del 23.1.2026

Oggetto: Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'art. 16, c. 1, L. n. 383/2001

La Risposta n. 17/2026 ha analizzato un caso, articolato e molto interessante, in cui risultano al contempo coinvolte le normative in tema di trust, di plusvalenze da cessione di valori mobiliari (art. 5.2, D.Lgs. 461/97) e la norma antielusiva prevista per la donazione di valori mobiliari cui faccia seguito entro cinque anni il loro trasferimento (art. 16.1, L. 383/2001).

All'esito di tale analisi l'Ag. delle Entrate ha ritenuto che: (1) un trust svizzero istituito da una cittadina italiana fosse meramente interposto in quanto eterodiretto dalla stessa e, quindi, inidoneo a concretizzare, ai fini fiscali, lo spossessamento della nuda proprietà delle quote di una Srl italiana (attiva nel settore immobiliare e proprietaria di immobili nel nostro Paese) rispetto alla disponente; (2) che la distribuzione della nuda proprietà delle quote medesime, dal trust ai due beneficiari (figli della disponente), fosse pertanto da considerare come se si fosse verificata, alla medesima data, di donazione diretta della nuda proprietà delle quote della Srl dalla madre ai due figli; (3) che da tale data debba essere calcolato il quinquennio di osservazione ex art. 16.1 della L. n. 383/2001 quale misura antielusiva a tutela dell'assolvimento dell'imposta dovuta sulle plusvalenze su valori mobiliari di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997; (4) che detta norma antielusiva nel caso di specie risulti applicabile nell'ipotesi in cui si verifichi la cessione infra quinquennale delle quote della Srl Italiana da parte dei due fratelli beneficiari.

Imposta sulle Successioni e Donazioni

Non applicabile l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento ''mortis causa'' a favore di un ente pubblico svizzero

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 16 del 22.1.2026

Oggetto: Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni art. 3, c. 4, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 ("TUS") al trasferimento ''mortis causa'' a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

Un Comune del Canton Ticino (Confederazione Elvetica) formula istanza di interpello nella quale rappresenta di essere stato nominato con testamento erede universale di una cittadina svizzera deceduta in Svizzera, Paese in cui aveva il domicilio e la residenza. Tra i beni ereditati vi è una partecipazione totalitaria in una società avente sede legale in Italia, in relazione alla quale l'ente pubblico chiede se a tale trasferimento spetti l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3, c. 4, del TUS, prevista per i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in Stati esteri, purché ricorra, tra l'altro, il requisito della reciprocità di trattamento qualora lo Stato estero, come nel caso della Confederazione Elvetica, non appartenga all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE)

La Risposta n. 16/2026, all'esito dell'analisi delle rispettive normative sulle successioni e donazioni, conclude in senso negativo poiché la legislazione della Svizzera e quella del Canton Ticino non risultano prevedere, a condizione di reciprocità, lo stesso trattamento per gli enti italiani aventi le caratteristiche ivi previste.

Pertanto, per tale trasferimento successorio dal Comune della Confederazione Elvetica l'imposta sulle successioni e donazioni in Italia è dovuta secondo le regole ordinarie.

IRPEF - Bonus mobili

Bonus mobili

Agenzia delle entrate – Guida Gennaio 2026

Oggetto: Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici "

L'aggiornamento della tradizionale Guida – che fa seguito alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2026, fino alla fine del corrente anno, del bonus in oggetto con regole invariate rispetto al 2025 – ricorda, tra l'altro, che si può usufruire della detrazione Irpef del 50 per cento (percentuale fissa, senza distinzioni fra abitazioni "principali" e non, a differenza di quanto invece la normativa dispone, dall'1.1.2025, ai fini del bonus per il recupero edilizio, del sismabonus e dell'ecobonus) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e che il beneficio spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per i quali sia prevista l'etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Tra le precisazioni di maggior interesse, la Guida ricorda che dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e che, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l'acquisto di mobili collegati ai predetti interventi.

Imposta di bollo

Contratti pubblici, imposta di bollo

Agenzia delle entrate - Risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 1 del 16.1.2026

Oggetto: Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall'art. 18, c. 10, D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 (Codice degli appalti pubblici) alle fattispecie di contratti di cui all'art.56, c. 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice

Con la Risposta in oggetto l'Ag. delle entrate ha precisato che i contratti menzionati dall'art. 56, c. 1, lettera a), del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs n. 36/2023) non sono totalmente esclusi dalla disciplina del Codice medesimo, dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate nell'art. 18, pertanto anche ad essi si applica l'imposta di bollo con le modalità del c. 10 dello stesso articolo.

L'art. 56 del Codice dispone con riferimento agli «Appalti esclusi nei settori ordinari» e stabilisce (1° c.) che «Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Agevolazioni fiscali - Superbonus

Cessione di bonus edilizi

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 6 del 16.1.2026

Oggetto: Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – art. 54 "TUIR", art. 8 D.Lgs. n. 446/1997.

In risposta all'istanza presentata da un'associazione professionale fra commercialisti e avvocati che chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale da riservare, ai fini IRPEF e IRAP, ai crediti fiscali da bonus edilizio energetici acquisiti e utilizzati in compensazione, a seguito dell'importante modifica normativa sostanziatasi nel principio di onnicomprensività di cui all'art. 54, c. 1, del "TUIR" come novato dall'art. 5, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 192/2024, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, l'Ag. Delle Entrate, nell'interessante Risposta n. 6/2026, ha

- ribadito, richiamando la Risposta 171/2025, che, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'art.121, D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e sono rilevanti anche ai fini IRAP, a partire dall'anno d'imposta 2024;

- ribadito che, con riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assume rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assume rilevanza al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione; lo stesso criterio si applica anche per l'IRAP ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 446/1997;

- confermato, come da Risposta n. 472/2023, che, al contrario, i crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale e non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, le quote di utilizzo in compensazione dei predetti crediti.

I contenuti della Risposta appaiono non condivisibili sotto più profili per cui è da ritenere che vi saranno seguiti.

Imposte indirette - IVA

Cessione terreno: trattamento ai fini IVA

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 321 del 30.12.2025

Oggetto: Cessione di un terreno classificato nell'ambito delle c.d. ''zone bianche''–Trattamento ai fini IVA

L'interessante Risposta 321/2025, all'esito di un'ampia disanima della normativa (art. 9, DPR n. 380/2001; art. 4, u.c., abrogato, L. n. 10/1977) e della giurisprudenza (della Corte Costituzionale, della Cassazione, del Consiglio di Stato) ha confermato che il trattamento IVA da riservare a un terreno classificato urbanisticamente quale "zona bianca" non è quello di esclusione da IVA proprio dei terreni agricoli, bensì di imponibilità IVA con aliquota ordinaria, essendo comunque suscettibile di utilizzazione edificatoria, ancorchè in via transitoria con un limitato indice di edificabilità.

La Risposta, tra l'altro, ricorda che il Consiglio di Stato (sent. 3684/2016) definisce una "zona bianca" come ''area non urbanisticamente disciplinata'', cioè sprovvista di regolamentazione urbanistica perché, ad es., il Comune non ha adottato strumenti urbanistici oppure perché quelli adottati sono venuti meno per scadenza dei vincoli o annullati, senza che ciò comporti ''alcuna reviviscenza della pregressa destinazione urbanistica (ove esistente).

Imposte indirette - IVA

Esenzione IVA da parte di soggette UE

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello n. 319 del 24.12.2025

Oggetto: Svolgimento attività imponibili ed esenti Iva da parte di soggetto UE– Rimborso ex art. 38–bis.2, DPR n. 633/72.

Una ditta di diritto spagnolo con domicilio fiscale in Spagna svolge attività di compravendita e locazione di immobili propri - in Italia di un fabbricato industriale cat. D7 e di un'abitazione cat. A/3, da locare il primo a imprese e la seconda a persone fisiche – e precisa di aver ottenuto l'identificazione fiscale con partita iva per l'emissione delle fatture relativamente all'attività di locazione dell'abitazione.

Dall'attività di locazione dell'immobile strumentale la ditta prevede di maturare un credito IVA, derivante dagli acquisti imponibili e dalle vendite prive di IVA in fattura che saranno integrate dal cessionario applicando il "reverse charge, mentre l'attività di locazione dell'abitazione sarà esente IVA.

La ditta rappresenta che la procedura di rimborso ex art. 38 bis 2, DPR 633/72, che intende attivare per l'IVA in acquisto relativa all'attività di locazione dell'immobile strumentale, prevede che l'operatore non abbia «effettuato operazioni diverse da quelle per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario/committente, ad eccezione di quelle imponibili per trasporti o ex art.74 septies» e chiede chiarimenti circa le modalità tramite cui effettuare richiesta di «rimborso dell'IVA maturata sugli acquisti relativi all'attività di locazione dell'immobile strumentale, pur svolgendo un'altra attività di locazione esente.

Al riguardo, la Risposta 319/2025 precisa che la ditta istante può: attraverso la partita IVA italiana conseguita tramite identificazione diretta (art. 35 ter, DPR 633/72) adempiere agli obblighi IVA per l'attività di locazione abitativa esente per la quale l'IVA è indetraibile; accedere alla procedura di rimborso (art. 38 bis.2, DPR 633/72) per l'IVA assolta sugli acquisti inerenti all'attività di locazione dell'immobile strumentale, purché le relative fatture siano intestate alla partita IVA spagnola.

A tal fine, la ditta potrà optare per la contabilità separata (art. 36, DPR 633/72) in maniera tale da rendere evidente la distinzione delle due attività e la circostanza che il rimborso attraverso il ''portale elettronico'' è relativo unicamente alle fatture intestate alla partita IVA estera.

Riproduzione riservata Ⓒ