I rumori del bagno del vicino: la «tollerabilità» è soggettiva
Il diritto al silenzio assoluto in condominio non esiste. Vi può essere la previsione di attività vietate e/o di attività lecite, ovvero la prescrizione che certi comportamenti non arrechino pregiudizio al riposo delle persone, identificato in specifiche fasce orarie nel regolamento di condominio. In tal caso, indipendentemente dalla valutazione della tollerabilità dei rumori da esse prodotte (e, quindi, anche se “nella norma”), tali attività sono considerate sempre illecite.
Esiste in concreto diritto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive. Ciò significa che entro certi termini il rumore deve essere considerato tollerabile; ove si superi questa soglia il legislatore lo qualifica come intollerabile in quanto supera la normale tollerabilità. Da queste brevi descrizioni si comprende come il criterio sia labile, e debba essere analizzato nelle singole circostanze, di caso in caso
Sul tema da ultimo si è espresso il Tribunale di Napoli con la pronuncia 8 giugno 2018
Trattavasi di rumori provenienti dal bagno della vicina situato al piano superiore dell'immobile della stessa, in appoggio al muro comune dell'attore e della convenuta
La CTU disposta nel giudizio ha confermato che i rumori avevano valenza maggiore del limite di normale tollerabilità essendo a 3 db.
I giudici hanno spesso affermato che, poiché il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non ha carattere assoluto ma, essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e altresì individuare gli accorgimenti atti a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (vedi Cass. n. 3438/10).
Ciò è in quanto il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso, essendo soggetti al limite della sensazione dell'uomo medio.
Nel caso in esame, la causa dei rumori è data dalle modalità costruttive originarie dei villini adiacenti, carenti nell'isolamento acustico. Trattasi di vizio strutturale accettato dalle parti fin dall'acquisto dei rispettivi immobili, riscontrato dalla CTU disposta in corso di causa.
Onde valutare il limite di tollerabilità delle “immissioni acustiche”, i nostri giudici fanno ricorso al cosiddetto criterio comparativo: partendo, come punto di riferimento, dal rumore di fondo della zona, cioè dal complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi; per riscontrare la tollerabilità si deve confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, onde accertare se vi sia un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità. In Nello specifico, secondo i giudici, il rumore si deve ritenere intollerabile tutte le volte in cui, sulla proprietà del soggetto molestato, venga riscontrato un incremento dell'intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel. Questo valore è di solito valutato quale limite massimo accettabile di incremento del rumore, considerate tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come “un valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari. Questo valore è stato accertato nella controversia di cui alla decisione del Tribunale di Napoli 8 giugno 2018
I rumori molesti possono rilevare anche sul piano del diritto penale: le immissioni rumorose oltre il limite della normale tollerabilità possono condurre al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Per dirsi esistente questo reato occorre che la diffusività dei rumori sia atto a arrecare disturbo a un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio (il vicino o il confinante di appartamento). Questo può essere ad esempio nel caso di una discoteca nel centro della città che disturba tutti i proprietari di una casa del quartiere o del blocco di edifici.