Il Bed & Breakfast paga l’acqua per una sola quota, come si rimedia?
All'art. 1123, co. 1, c.c., è stabilito che, come criterio generale di ripartizione, le spese comuni vengano divise fra tutti i condomini proporzionalmente ai millesimi di loro proprietà ma, mentre gli articoli successivi prevedono deroghe che consentono una ripartizione in base all'uso – potenziale - che ciascun condomino può farne, resta sempre possibile elaborare criteri ad hoc, purché con il consenso di tutti i condomini.
In tema di consumo idrico ciò è stato confermato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali” (Cass. civ. Sez. II Sent., 01/08/2014, n. 17557). In tal caso, la rilevazione del consumo può assurgere a criterio di ripartizione della spesa e, di conseguenza, si renderà necessario installare i contatori del consumo idrico all'interno delle singole unità immobiliari, come anche sollecitato dalla lett. f, art. 146, d.lgs. n. 152/2006.
Per questa tipologia di interventi in base al comma 2 dell'art. 1120 c.c. è sufficiente la maggioranza semplice, ossia il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea, direttamente o per delega, rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio. Le spese di installazione, incidendo sulla proprietà individuale, andranno invece sostenute dai singoli condomini in egual misura.