Il bilancio va approvato con delibera assembleare
Non lecito il via libera implicito in caso tutti i condòmini avessero comunque pagato le quote spettanti
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 maggio
La risposta dell'amministratore di condominio non è condivisibile. L’articolo 1130, comma 1, numero 10, del Codice civile dispone infatti che l’amministratore di condominio deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
D'altra parte, il rendiconto annuale ha la funzione di chiarire ai condòmini, che esercitano un vero e proprio diritto di controllo, quali siano le spese sostenute rispetto al preventivo, quali siano i flussi di cassa e se il condominio abbia o non abbia debiti e altro.
In tale contesto, il condomino può diffidare l’amministratore all’immediata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto, salvo chiedere la revoca dello stesso in base all’articolo 1129, comma 12, numero 1, del Codice civile. Costituisce, infatti, colpevole inerzia dell'amministratore il fatto di non avere convocato l'assemblea per l'approvazione dei rendiconti precedentemente non approvati.
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