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Il bravo amministratore può essere revocato se ritarda nel presentare il rendiconto

Nel caso in esame, pur sopraggiungendo poi il Covid, non risultava sottoposto al vaglio assembleare il bilancio 2018

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di Rosario Dolce

Il ritardo nella presentazione del rendiconto all'assemblea dei condòmini, a conclusione dell'anno di gestione contabile, è un motivo tipizzato legalmente e non soffre di deroga alcuna, per cui se strumentalizzato al fine, indipendentemente dalla apprezzabile condotta gestoria e contabile, può essere motivo di revoca giudiziaria del mandato conferito all'amministratore. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di appello di Palermo con decreto dell'11 maggio 2022.

Il fatto

Il caso da cui si origina il procedimento è legato all'iniziativa di un condòmino, non soddisfatto dell'operato del proprio amministratore, laddove designato come tale nel mese di aprile 2018. Quest'ultimo lamentava che, con riguardo alla prima annualità di gestione, l'amministratore non avesse presentato alcuna rendicontazione di sorta, nonostante il periodo di emergenza Covid che si era sviluppata nelle more.

La tipizzazione dei motivi di revoca

Il giudice collegiale adito, a fronte di quanto lamentato, intanto, ha avuto cura di contestualizzare i presupposti normativi confacenti al caso, e, quindi, di richiamare la previsione dell'articolo 1129 Codice civile, nel testo sostituito dall’articolo 9 comma 1 legge 220/2012, laddove precisa che la revoca dell’amministratore può essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino «se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità», per cui «Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale …».

La Novella del 2012 – così soggiunge il decidente in disamina - ha profondamente inciso sul precedente assetto normativo determinando, per ciò che in particolare rileva agli odierni fini, non solo un ampliamento dei gravi motivi posti alla base della revoca dell’incarico, ma anche una vera e propria tipizzazione delle cause di revoca, secondo una valutazione legale di gravità che si sottrae al sindacato del giudice, oltre che, ovviamente, a quello della maggioranza dei condomini.

La motivazione

Nel caso in esame, il decidente superando ogni considerazione sul ritardo nella convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti successivi all'anno 2018 – per cui opera il regime di sospensione previsto dalla disciplina di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, come segnalato dal Tribunale – per ciò che attiene al rendiconto della gestione relativa all'anno 2018, riscontra l'effettivo ritardo maturato, assumendo che la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione era soltanto nel mese di giugno 2021.

Conclusione

Nel qual caso, il giudice collegiale conclude l'iter del proprio ragionamento logico e giuridico riferendo che la legge prescrive, a pena di revoca, non soltanto di redigere e comunicare il rendiconto consuntivo, annuale o infrannuale che sia, ma anche di convocare l'assemblea per la sua approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura della gestione annuale, e tale adempimento, nella concreta fattispecie, essendo certamente mancato, è motivo che legittima la revoca giudiziaria del mandato professionale.

Tra l'altro – così soggiunge la motivazione del provvedimento in commento - il ritardo suddetto non è del resto giustificabile né sulla base dei presunti risultati positivi che l'amministratrice stessa avrebbe conseguito nell'espletamento dell'ordinaria attività gestionale, né sulla base degli estratti conto mensili prodotti dallo stesso amministratore a conferma della correttezza professionale nella gestione della cassa condominiale, in quanto atti aventi comunque un valore provvisorio e necessitanti, in ogni caso, di essere esaminati da parte dell'assemblea nel quadro più ampio dell'approvazione del rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile.