Il cambio del contabilizzatore spetta al singolo condomino
Il mantenimento in funzione costituisce un onere del singolo proprietario/condomino, cui sono, tra l'altro, anche indirizzate specifiche sanzioni
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 gennaio
Secondo una interpretazione letterale del Dlgs 102/2014, che si ritiene norma inderogabile, i contabilizzatori, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), sono di proprietà del singolo condomino, che ne sopporta le spese individualmente (ancorché abbiano una funzione connessa alla contabilizzazione del calore). L'articolo 9, comma 5, lettera b, del Dlgs 102/2014 dispone infatti che «nei condomìni e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali».
Di conseguenza, il mantenimento in efficienza o la segnalazione di eventuali malfunzionamenti, pur in assenza di giurisprudenza specifica, costituisce un onere del singolo proprietario/condomino, cui sono, tra l'altro, anche indirizzate specifiche sanzioni (si veda l’articolo 16, commi 6 e 7, del citato Dlgs 102/2014). Non si ritiene, ad ogni modo, che il condominio possa accollare al condomino spese per consumi non effettivi in deroga ai princìpi stabiliti dall’articolo 1123, secondo comma, del Codice civile, per il quale, «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne», e dall'articolo 26 della legge 10/1991.
Ne consegue che, salvo il ricorso a una perizia che accerti quale sia stata l’effettiva entità del consumo dell'unità immobiliare in questione, compete all’assemblea, d’intesa con il singolo condomino e fatto salvo il diritto di impugnazione ex articolo 1137 del Codice civile, stabilire quale possa essere un consumo riconducibile alla proprietà del lettore. Si tenga presente che in un eventuale contenzioso il giudice non potrebbe che fare riferimento a una perizia tecnica (che tenga conto anche dei consumi complessivi dell'impianto centralizzato) e alla prova testimoniale volta a dimostrare che nell'unità immobiliare non vi fossero stati prelievi “volontari” di energia termica, essendo rimaste serrate le valvole termostatiche. Infine, per stabilire ogni quanto debbano essere sostituiti i contabilizzatori, occorre rifarsi alle istruzioni del costruttore e/o alla decisione dell'assemblea, considerando che le spese per la sostituzione sono a carico dei singoli condòmini.