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Il committente dei lavori di manutenzione straordinaria non è sempre responsabile della morte del lavoratore

In particolare ciò avviene quando non si ingerisce nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto non essendo in possesso delle competenze per valutarne la correttezza

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di Giulio Benedetti

L'amministratore del condominio, autorizzato dall'assemblea, può sottoscrivere il contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, ma, in qualità di committente non è sempre e comunque responsabile degli infortuni che avvengono durante le lavorazioni.

L'infortunio incorso nell'esecuzione delle opere del contratto di appalto

Il Tribunale riconosceva il committente di un'opera di manutenzione straordinaria su di un edificio responsabile del reato di omicidio colposo del dipendente dell'impresa appaltatrice, condannandolo, in favore delle parti civili, al risarcimento del danno, con assegnazione di una provvisionale. Il Tribunale giungeva alla dichiarazione di responsabilità del committente poiché, nonostante fosse a conoscenza dello stato di degrado dell'immobile, senza avere valutato il rischio e avere fatto apporre opere provvisionali di sostegno della struttura, consentiva che il lavoratore demolisse, con un mini escavatore, la porta di ingresso dell'immobile la cui volta cedeva, cagionando la sua morte.

La Corte di appello riformava la sentenza e assolveva il committente, revocava le statuizioni civili, perché il soggetto, privo di competenze professionali, aveva incaricato un geometra dello svolgimento dell'attività di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, aveva ricevuto assicurazioni dall'appaltatore sull'assenza di pericolo, non era a conoscenza dei lavori di alleggerimento della struttura che erano stati effettuati , in sua assenza , il giorno dell'infortunio.

Il ricorso alla Suprema corte

Le parti civili ricorrevano al giudice di legittimità , lamentando l'ingiustizia della sentenza , perché la Corte di appello aveva erroneamente riconosciuto l'estraneità del committente all'infortunio, sia sulla base di una rilettura delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale della sentenza del Tribunale , sia perché l'imputato era a conoscenza dello stato di degrado dell'immobile , che avrebbe meritato l'apposizione di idonee opere provvisionali durante le lavorazioni , e perché l'imputato non si era accertato affinché il coordinatore per l'esecuzione vigilasse sull'esecuzione dei lavori.

La decisione del giudice di legittimità

La Cassazione (sentenza 39485/2022) rigettava i ricorsi e condannava le parti civili al pagamento delle spese del giudizio, poiché la sentenza di appello resisteva alle censure dei ricorrenti in quanto:
- non può ravvisarsi la colpa del committente nella scelta dell'appaltatore, in quanto era un privato proprietario di un immobile, privo di cognizioni tecniche e che si era rivolto ad un'impresa provvista di adeguate competenze tecniche, la quale redigeva il piano operativo di sicurezza, e poiché incaricava un geometra, in possesso dei requisiti professionali, dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore per la sicurezza;
- in quanto soggetto, privo di specifiche competenze professionali, valutava positivamente il Piano operativo di sicurezza e il Piano di sicurezza e coordinamento privi di lacune ravvisabili in modo macroscopico;
- il committente non violava l'obbligo di vigilanza, poiché si allontanava dall'immobile dopo avere ricevuto assicurazioni, circa la sicurezza delle lavorazioni, da parte dall'amministratore e direttore della sicurezza dell'impresa appaltatrice. Inoltre, il piano di sicurezza e di coordinamento, firmato dall'imputato, prevedeva il rafforzamento e l'adeguata protezione della volta dell'immobile, oggetto dei lavori straordinari;
- la sentenza richiamava la giurisprudenza di legittimità che:-prevede, a carico del committente, un'attività di vigilanza non continua, pressante o capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori ed esclude la sua responsabilità se non si ingerisce nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto (Cassazione 44131/2015; Cassazione 23171/2016);- nel contratto di appalto condominiale ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità dell'amministratore per un infortunio, verificatosi nel corso dei lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta, né l'effettivo contributo casuale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell'evento (Cassazione 5946/2019).

Conclusioni

La sentenza afferma che per valutare la responsabilità del committente occorre verificare in concreto l ’incidenza della sua condotta nell’aver causato l'evento, tenuto conto delle capacità organizzative dell'impresa appaltatrice , con riguardo alla tipologia dei lavori commissionati , l'idoneità della scelta dell'appaltatore , tenuto conto delle sue capacità professionali , alla sua ingerenza nei lavori e all'agevole e immediata percezione da parte del committente delle situazioni di pericolo.

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