Il condominio come luogo di lavoro
Necessario, dunque, tutelare la sicurezza di chi vi trova occupazione. Soprattutto quando gli stabili diventano temporaneamente cantieri
Il condominio, oltre a essere una tipo di proprietà, è anche il più diffuso luogo di lavoro d’Italia (> 1.200.000 edifici). In questa tipologia di fabbricati, quotidianamente, trovano impiego diversi milioni di lavoratori distinti tra appaltatori (e dipendenti al seguito), impiegati e collaboratori a vario titolo. L’Anaip (Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti) è da sempre sensibile alle problematiche riscontrate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e attenta a proporre una soluzione riguardo a quest’annosa questione.
L’amministratore come datore di lavoro
Non c’è dubbio: il condominio deve essere considerato a tutti gli effetti un luogo di lavoro (articolo 62 Dlgs 81/08). Pertanto, l’unico soggetto che può assumere il ruolo di datore di lavoro è l’amministratore, in esecuzione del mandato ricevuto dall’assemblea (articoli 1129, 1130, 1131 e 1133 del Codice civile). Il Testo unico (Dlgs 81/08) individua all’articolo 2, lettera b, il datore di lavoro, attribuendogli due poteri: quello decisionale e di spesa (Cassazione civile, seconda sezione, 454/2017) e l’unico soggetto che li detiene entrambi, in condominio, è proprio l’amministratore. Che, in virtù della carica di datore, ha l’obbligo non delegabile di nominare l’Rspp, elaborare il Dvr e redigere il Duvri (articoli 17 e 26 del Dlgs 81/08), considerando il fatto che non è a conoscenza del momento esatto nel quale un determinato lavoratore si reca nello stabile per svolgere le proprie mansioni e se lo stesso possa interferire con altri lavoratori già presenti.
Gli infortuni in condominio
Dalle statistiche Inail il condominio è ritenuto, erroneamente, luogo di lavoro a basso rischio infortuni in quanto gli incidenti, che accadono nei palazzi, vengono sempre attribuiti alla tipologia Ateco di appartenenza del lavoratore infortunato e non al luogo di lavoro nel quale si infortuna. Se pensiamo ai pericoli presenti in condominio possiamo considerare il rischio esplosione, il rischio incendio, il rischio caduta dall’alto, il rischio seppellimento, il rischio dato da ambienti confinati, il rischio sismico, il rischio folgorazione, il rischio chimico e quello biologico (derivanti dalla gestione dei rifiuti). Tutti catalogabili come bassi e di minore entità.
Sicurezza a rischio
Dall’alto della sua esperienza trentennale, Anaip insiste da tempo sul fatto che molti degli infortuni che si verificano in condominio non vengano denunciati correttamente o addirittura se ne ometta la denuncia, salvo casi gravissimi. Ecco perché l’associazione punta a sollevare un problema fin troppo sottovalutato, sottolineando come sia proprio «la scarsa chiarezza nell’interpretazione della norma in materia di sicurezza a portare amministratori, condòmini e organi ispettivi a valutare diversamente e in modo strettamente soggettivo la questione».
L’attuale crisi economica non favorisce di certo l’implementazione delle misure di prevenzione e protezione. Pertanto, quando un amministratore propone in assemblea di spendere somme di denaro per potenziare la sicurezza nello stabile (sottolineando le sue responsabilità civili e penali), spesso si sente rispondere che, se non intende assumersi il rischio di non adottare le misure di sicurezza, l’assemblea troverà qualcun altro disposto ad assumersi il rischio. Un comportamento che, chiaramente, incentiva i consessi a rivolgersi a professionisti sempre meno qualificati, disposti tutto pur di lucrare, spesso identificabili in dopolavoristi o condòmini che, ignari delle conseguenze personali di natura civile e penale, favoriscono il lavoro sommerso.
Soluzioni e violazioni
Per risolvere il problema, la soluzione più immediata potrebbe essere la divulgazione di una comunicazione interpretativa ministeriale (tramite circolari, pareri o altro) che determini quantomeno l’obbligatorietà della redazione dei documenti di valutazione dei rischi (Dvr e Duvri) e della nomina di un responsabile dei servizi di prevenzione e protezione in tutti i condomini d’Italia (articoli 17-26 Dlgs 81/08). Non è tutto: considerando la valutazione dei rischi interferenziali nel condominio, sarebbe opportuno individuare un nuovo documento specifico, che tenga conto delle possibili interferenze di soggetti “non lavoratori” nell’attività di un determinato lavoratore impiegato nello stabile.
Per quanto riguarda il Dvr condominiale, andrebbero individuati i requisiti minimi da contenere, in modo che non si verifichino disomogeneità dovute alle prescrizioni che gli enti locali possono imporre nel proprio territorio. Ad esempio, nel Comune di Milano, per mezzo di ordinanza del sindaco, è stata resa obbligatoria la valutazione del rischio sismico dei condomini (Dm 58/2017) e l’obbligatorietà di installazione delle linee vita per l’accesso dei lavoratori sui tetti, al fine di prevenire le cadute dall’alto. Quando, infatti, il condominio diventa cantiere temporaneo e mobile, l’amministratore (salvo diversa disposizione assembleare) viene nominato responsabile dei lavori.
In quest’evenienza, è chiamato a individuare i requisiti tecnico-professionali dei soggetti e professionisti che “partecipano al cantiere” e sostituire quelli privi di requisiti tecnico-professionali, seppur nominati dall’assemblea. Non è raro, tuttavia, che per non perdere l’incarico, permettano a figure non qualificate di continuare a lavorare, con tutti i rischi che comporta.
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice