La giurisprudenza torna ciclicamente sulla questione della possibilità di sospensione dalla fruizione dei servizi (suscettibili di godimento separato) da parte del condominio e nei confronti del singolo condomino non in regola con i pagamenti (a condizione che la morosità si protragga da oltre 6 mesi).
Il commento
La giurisprudenza torna ciclicamente sulla questione della possibilità di sospensione dalla fruizione dei servizi (suscettibili di godimento separato) da parte del condominio e nei confronti del singolo condomino non in regola con i pagamenti (a condizione che la morosità si protragga da oltre 6 mesi).
La norma di riferimento è costituita dall'art. 63 disp. att. cod. civ. (che non a caso si occupa di riscossione degli oneri condominiali mediante la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente...
Credito d’imposta “prima casa” solo per il riacquisto entro un anno
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario




