La giurisprudenza torna ciclicamente sulla questione della possibilità di sospensione dalla fruizione dei servizi (suscettibili di godimento separato) da parte del condominio e nei confronti del singolo condomino non in regola con i pagamenti (a condizione che la morosità si protragga da oltre 6 mesi).
La sentenza
Trib. Lecco 31 luglio 2024 n. 569 (est. Colnaghi)
Condominio negli edifici – Sospensione del singolo condomino dalla fruizione dei servizi comuni ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. – Requisiti previsti da detta norma – Sussistenza di una morosità protrattasi per almeno un semestre - Legittimità della sospensione da parte dell'amministratore – Sussiste
Ai sensi dell'art. 63, terzo comma disp. att. c.c., in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
L'unico requisito richiesto da detta norma (ai fini della sospensione del condomino dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato) è la morosità del singolo partecipante nel pagamento dei contributi, purché tale morosità si sia protratta per almeno un semestre.
In particolare, in motivazione
Ragioni della decisione
Il (omissis) ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il condomino (omissis) chiedendo di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 63, terzo comma disp. att. c.c., a interrompere l'erogazione di tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, con particolare riferimento al servizio di fornitura di acqua calda e fredda, nei confronti dell'appartamento di proprietà del condomino convenuto (omissis).
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto (omissis) non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace con ordinanza pronunciata all'udienza del 02/07/2024.
La parte attrice ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
Lo scrivente giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni e ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ai sensi dell'art. 63, terzo comma disp. att. c.c., in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
L'unico requisito richiesto dalla norma ai fini della sospensione del condomino dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato è dunque la morosità dello stesso nel pagamento dei contributi, purché tale morosità si sia protratta per almeno un semestre.
Nel caso di specie, è documentalmente provato il protratto inadempimento del condomino (omissis) al pagamento delle spese condominiali a partire dalla gestione 2014/2015 fino alla gestione attuale 2023/2024 (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice), con conseguente maturazione in capo al convenuto di un debito complessivamente pari € 18.207,93 alla data del deposito del ricorso, in seguito ulteriormente aumentato, come dato atto in udienza dal difensore del (omissis) attore.
Del resto, il Tribunale di Lecco, con precedente ordinanza del 12/05/2023 (cfr. doc. 3 di parte attrice), ha già autorizzato il (omissis) a interrompere l'erogazione del servizio di riscaldamento comune centralizzato all'appartamento del condomino in ragione della morosità già all'epoca accumulata.
Pertanto, la domanda del (omissis) attore volta a ottenere l'autorizzazione a interrompere l'erogazione di tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, con particolare riferimento al servizio di fornitura di acqua calda e fredda, nei confronti dell'appartamento di proprietà del convenuto (omissis) deve essere accolta, in ragione dell'accertata morosità di quest'ultimo, protrattasi ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 63, terzo comma disp. att. c.c.
Il commento
La giurisprudenza torna ciclicamente sulla questione della possibilità di sospensione dalla fruizione dei servizi (suscettibili di godimento separato) da parte del condominio e nei confronti del singolo condomino non in regola con i pagamenti (a condizione che la morosità si protragga da oltre 6 mesi).
La norma di riferimento è costituita dall'art. 63 disp. att. cod. civ. (che non a caso si occupa di riscossione degli oneri condominiali mediante la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente...


