La recentissima giurisprudenza del Tribunale di Latina torna sul punto dell'invalidità della deliberazione dell'assemblea che procede alla nomina dell'amministratore pro tempore senza che vi sia stata la specifica e analitica indicazione del suo compenso come previsto dal comma 14 dell'art. 1129 cod. civ.
La sentenza
Trib. Latina 12 novembre 2024, n. 2154 (est. Negro)
Condominio negli edifici – Amministratorepro tempore – Nomina – Necessità dell'indicazione specifica e analitica del compenso – Sussiste – Mancata indicazione – Annullabilità della relativa delibera di nomina – Non sussiste – Nullità - Sussiste
Ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c. c. l'amministratore è tenuto a specificare analiticamente il suo compenso all'atto della nomina da parte dell'assemblea. Nel caso che tale specificazione difetti, la relativa deliberazione assembleare è invalida e, in particolare, nulla. Non vi sono ragioni per sostenere che tale difetto della deliberazione comporti, invece, annullabilità in quanto sia la lettera, sia la ratio della legge depongono chiaramente per l'interpretazione in favore della sussistenza della nullità.
Peraltro, non è sufficiente ad evitare detta invalidità la circostanza che l'amministratore proceda alla specificazione in un momento successivo alla nomina.
In particolare, in motivazione:
Con ricorso ritualmente notificato, (omissis) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, il (omissis), in persona del l.r.p.t. al fine di sentire "previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge (omissis) accertata la manifesta violazione dell'art. 1129, co. 14, c.c., dichiarare nulla e priva di giuridico effetto la delibera condominiale del (omissis) .
Si costituiva in giudizio il (omissis) eccependo (omissis) ancora nel merito che la mancata specificazione del compenso spettante all'amministratore non costituiva motivo di nullità della delibera. Sul punto argomentava che la comunicazione del compenso poteva avvenire anche in momento successivo alla nomina, ovvero con l'accettazione dell'incarico.
(omissis)
La domanda così come proposta da parte ricorrente risulta fondata e va accolta per i seguenti motivi.
(omissis)
3. Nel merito la domanda spiegata da (omissis), come anzi detto, è stata correttamente proposta come azione di nullità della delibera assembleare. Sul punto così come sancito dalle diverse pronunce della Corte di Cassazione si rileva che ai sensi dell'art. 1129, comma 14 c.c., ai fini della validità della delibera assembleare si richiede quale elemento essenziale l'analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso al nominando amministratore.
3.1 Non si rinviene la ragione giuridica per la quale il vizio indicato dall'art. 1129 comma 14 cc. debba essere riqualificato in quello di annullabilità posto che la lettera legis utilizza il termine "nullità" trovando dunque applicazione l'art. 1418 comma 3 c.c. (c.d. nullità testuale).
Non trova concordi gli interpreti la giurisprudenza di merito citata dalla resistente (Trib. Palermo 17.4.2018) secondo cui "deve escludersi che la mancata indicazione da parte dell'amministratore, al momento della sua nomina, del proprio compenso possa ripercuotersi sulla validità della relativa delibera che lo ha nominato" (omissis) In senso contrario questo giudice evidenzia la insussistenza di ragioni sistematiche per derubricare la patologia dell'atto di nomina dell'amministratore in annullamento anziché in nullità, posto che il diritto dei condomini alla informazione preventiva del compenso del mandatario è prevalente rispetto a quello della certezza della gestione condominiale e a quello della auspicabile continuità della nuova gestione con quella precedente. Il diritto alla informazione preventiva invero è, come sottolineato da attenta dottrina, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività di gestione nell'interesse dei condomini. Occorre dunque che, prima della nomina, il candidato amministratore sottoponga alla assemblea un documento scritto contenente le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da rendere e il compenso da richiedere. Sul punto la legge prevede peraltro che la preventiva illustrazione del compenso sia "specifica" e "analitica". Dinnanzi a tale doppia precisazione appare arduo sostenere che la violazione di tale diritto di informazione preventiva dell'assemblea sia sanabile ex post, postulando l'applicazione dell'istituto della convalida, per legge inapplicabile alla categoria della nullità di diritto interno. Deve concludersi che la mancata analitica e specifica predeterminazione del compenso dell'amministratore prima della sua nomina rende nulla non solo la delibera di nomina nella parte in cui non prevede il compenso ma travolge anche la esistenza stessa della delibera nella parte in cui manifesta la volontà della maggioranza prevista dalla legge di nominare quel professionista. Trattasi all'evidenza, nella legge di riforma del condominio del 2012, di una ipotesi di patologia che investe la intera determinazione di nomina a causa di una adeguata e completa informazione preventiva. Sostenere in senso contrario che occorre scindere nel caso di specie la volontà di nominare una determinata persona all'incarico gestorio dal profilo retributivo dell'incarico determinabile aliunde ed ex post non appare condivisibile. Si sostiene al riguardo da alcuni Autori che nel caso di specie occorre prendere atto della volontà della maggioranza dei condomini di nominare una determinata persona quale mandatario alla gestione del condominio e qualificare tale atto come proposta di incarico cui segue ex post l'accettazione del professionista, munita della specificazione del compenso che andrà a richiedere. Una tesi di tal fatta mortifica la ratio legis della riforma del 2012 che in senso contrario ha ritenuto invece necessario sottolineare la necessaria determinabilità del compenso dell'amministratore sin dall'atto di nomina.
Il commento
La recentissima giurisprudenza del Tribunale di Latina torna sul punto dell'invalidità della deliberazione dell'assemblea che procede alla nomina dell'amministratore pro tempore senza che vi sia stata la specifica e analitica indicazione del suo compenso come previsto dal comma 14 dell'art. 1129 cod. civ.
Il dato costituisce una conferma dei precedenti orientamenti, quasi tutti conformi a tale impostazione. L'argomentazione preminente di tale pronunciamento è che il richiamo testuale della norma alla...


