Il Tribunale di Catania torna sulle questioni dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, della necessità del rispetto del preavviso di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. e, infine, delle modalità di calcolo di detto termine.

La sentenza

Trib. Catania 25 giugno 2025, n. 3275 (est. Giardinieri)

Condominio negli edifici – Convocazione dell'assemblea – Invio del relativo avviso – Necessità del rispetto del termine di preavviso di 5 giorni di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ. – Sussiste – Termine non libero – Conseguente computo di detto termine con esclusione del dies a quo e considerazione del dies ad quem – Assenza del destinatario – Rilascio del c.d. "avviso di giacenza" – Rilevanza in ordine al computo del termine di preavviso – Sussiste

L'avviso di convocazione dell'assemblea di condominio è un atto ricettizio e dev'esser ricevuto dal destinatario con il preavviso di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. Il computo di tale termine (che non è "libero") va effettuato non considerando il giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del condomino. Nel caso di assenza del destinatario alla consegna effettiva è equiparato il rilascio del c.d. "avviso di giacenza" che dev'essere preso in considerazione per la verifica del predetto termine di preavviso.

In particolare, in motivazione:

(omissis)

Ciò premesso, venendo all'esame dell'unico motivo di impugnazione proposto dalla condomina (omissis) non può che affermarsi che la domanda svolta si appalesa fondata e va, quindi, accolta nei termini qui di seguito spiegati.

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., e cioè il fatto di aver ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 06.11.2023 oltre il termine di cinque giorni prima.

Il vizio in questione, in quanto relativo alla convocazione, è di mera annullabilità come confermato dal conforme e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte, infatti, in ordine ai motivi di impugnazione stabilisce che: " Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume) , con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque, invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (Cass. civ. Sez. Unite n. 4806/05).

In ordine poi alla corretta celebrazione delle assemblee condominiali, il disposto di cui all'art. 1136 c.c. statuisce che "L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati"; è sufficiente che anche uno solo degli aventi diritto a partecipare non abbia avuto notizia della riunione e l'assemblea può essere annullata.

E ancora, il disposto del richiamato art. 66 disp. att. c.c. stabilisce che: "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…".

Pertanto, in considerazione della natura recettizia dell'avviso di convocazione e quindi in forza della generale presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., la prescrizione sopra richiamata deve ritenersi osservata qualora nel termine di almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima adunanza, il destinatario - anche assente - sia stato posto a conoscenza, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale anche se non abbia provveduto materialmente al tempestivo ritiro del relativo plico.

In base al detto assunto, nel caso specifico di convocazione effettuata con l'uso di servizio di posta, in caso di assenza del destinatario o di persona abilitata a riceverlo, il momento della conoscenza viene fatto coincidere con l'emissione in cassetta del relativo avviso di giacenza.

Nella fattispecie che ci occupa, per come si evince dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, l'avviso di giacenza relativo alla raccomandata cod. spedizione n. (omissis) indirizzata alla sig.ra (omissis) e contenente l'avviso di convocazione, è stato immesso in cassetta solo in data 02.11.2023; e quindi appena 4 giorni prima dell'adunanza fissata, in prima convocazione, per il 06.11.2023.

Invero, per come statuito da costante orientamento giurisprudenziale, non trattandosi di termine libero, "nel relativo calcolo non bisogna considerare il giorno dell'assemblea in prima convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del destinatario".

Nella fattispecie di che trattasi il termine intercorrente tra il giorno prima della convocazione (06.11.2023) e quello in cui è stato consegnato l'avviso (02.11.2023) è di quattro e non di cinque giorni come disposto dall'art. 66 disp. att. c.c.

L'unico dato certo in ordine alla presunzione di conoscibilità dell'avviso di convocazione è quello che si ricava dal prospetto allegato dal ricorrente e dalla copia dell'avviso di giacenza che riporta la data del 02.11.2023.

Il fatto che l'avviso di giacenza sia stato lasciato il 02.11.2023 è facilmente spiegabile se si considera che il giorno 01.11.2023 è festivo.

In considerazione di quanto finora esposto, l'unico motivo di impugnazione proposto avverso la delibera assembleare del 07.11.2023 si appalesa fondato.

(omissis)

Il commento

Il Tribunale di Catania torna sulle questioni dell'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, della necessità del rispetto del preavviso di 5 giorni previsto dall'art. 66 disp. att. cod. civ. e, infine, delle modalità di calcolo di detto termine.

Nel tentativo di fornire utili indicazioni operative, la decisione della Corte siciliana può esser sintetizzata come segue:

a) l'avviso di convocazione costituisce un atto ricettizio (ex art. 1335 cod. civ.);

b) spiega i suoi effetti, di...

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