La Corte di Appello di Bologna è chiamata, insieme a molta altra giurisprudenza di merito, a pronunciarsi sulla validità di un verbale dell'assemblea condominiale con riferimento ai requisiti che vanno ritenuti necessari affinché tale documento sia valido.
La sentenza
App. Bologna, 3 aprile 2025, n. 626 (rel Marrangoni)
Condominio negli edifici – Assemblea dei condomini – Verbalizzazione della riunione – Necessità dell'indicazione dei nominativi degli intervenuti e delle relative quote millesimali – Sussiste – Necessità dell'indicazione dei nominativi dei votanti (favorevoli, contrari e astenuti) – Sussiste – Risultanza di tali dati dal complesso del testo del verbale – Sufficienza
È valido (e non annullabile) il verbale dell'assemblea condominiale che consenta di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonchè di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 c.c. e ciò anche se, in sede di votazione, non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore.
In particolare, in motivazione:
(omissis)
Nel merito l'appello è infondato.
Il primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato: "Guardando la delibera impugnata nella sua totalità si nota una tabella indicante tabella indicante nel dettaglio tutte le proprietà. Nel verbale di assemblea condominiale si evince l'indicazione dei nomi di chi ha votato a favore, di chi ha votato contro e di chi si è astenuto è necessaria innanzitutto a verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge e, quindi, la validità della votazione. Necessario anche ai fini dell'impugnazione della votazione dell'assemblea in quanto è riconosciuta tale facoltà solo ai condomini astenuti, assenti e dissenzienti mentre quelli che hanno votato "a favore" non possono, in un momento successivo, contestare la decisione che essi stessi hanno prima accettato. Non solo. L'indicazione dei nomi dei condomini e delle loro preferenze di voto serve anche a valutare l'esistenza di un possibile conflitto di interessi. Nel caso di specie le pagine 1-2-3 del verbale dell'assemblea riportano analiticamente il nominativo dei condomini presenti personalmente o per delega ed i relativi millesimi. Risultano presenti o rappresentati per delega n. 45 condomini per millesimi 658,35 (doc. 3, pag. 9, in alto). Si dà atto che la proprietà (omissis) usciva alle ore 19,45, per millesimi 82,69 incluse le deleghe. La delibera in questione veniva approvata "a larghissima maggioranza" "astenuta solo la proprietà (omissis) che, per sé e per le proprie deleghe, rappresenta millesimi 33,28. Conseguentemente la delibera è stata approvata da n. 39 condomini che rappresentano millesimi 542,38. Tale dato si evince sottraendo ai condomini presenti che hanno votato a favore (n. 45 teste per millesimi 658,35 complessivamente), il condomino (omissis) uscito alle 19,45, e relative due deleghe (n. 3 teste e millesimi 82,69 complessivamente) e il condominio (omissis) astenuto, e relative deleghe (n. 3 teste e millesimi 33,28 complessivamente). La delibera del (omissis) è pertanto valida poiché riporta l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, contendo la stessa indicazione del condomino uscito (Arnone) e di quello astenuto (omissis) e "consentendo di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ." - come richiesto dalla Suprema Corte (Cass. n. 18192/2009, Cass. n. 24132/2009, Cass. n. 6552/2015, Cass. n. 23903/2016). Per quanto attiene all'opportunità della decisione presa dall'assemblea con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 comma 2 c.c., di non procedere con la causa di merito relativa all'ATP non è sindacabile da questo giudice trattandosi di libera valutazione dovendo limitarsi ad un mero riscontro di legittimità (ex multis, Cass. n. 4216/2014 ) Tutte le altre questioni sollevate dall'attore risultano estranee ai fine della decisione.".
(omissis)
L'appellante lamenta, nel merito, il mancato rispetto dell'art. 1136 c.c. e l'errata interpretazione della sentenza della Suprema Corte richiamata in motivazione dal Primo Giudice.
Il verbale della delibera in controversia della quale è chiesta declaratoria di annullabilità al punto 2 all'ordine del giorno riporta che la stessa era stata approvata con "larghissima maggioranza" dando atto che l'avvocato (omissis) (che aveva due deleghe) era uscito ed un condomino ( (omissis) che aveva tre deleghe) si era astenuto.
Ciò rendeva perfettamente identificabili i soggetti che avevano diritto all'eventuale impugnazione (astenuti ed assenti).
La sentenza della Suprema Corte su cui si basa l'impugnativa chiaramente afferma il principio "secondo cui, in tema di delibere di assemblee condominiali, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorchè non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatisi, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perchè tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonchè di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 cod. civ.".
La ratio sottostante alla necessità dell'individuazione delle varie tipologie di votanti (assenti, dissenzienti o astenuti) è funzionale, infatti, esclusivamente alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'articolo 1136 c.c. cioè i) ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale e ii) ai fini dell'elemento personale ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, ai quali ultimi è riservato il potere di impugnazione ex articolo 1137 c.c., oppure a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi.
Tale principio corrisponde perfettamente alla fattispecie in esame e non vi è modo di adottare una decisione che vada in senso contrario a quella del primo Giudice che ha così già risposto all'appello che, oltre ad essere in più parti scarsamente intellegibile, non ha minimamente intaccato la motivazione chiara e lineare del primo Giudice.
Il commento
La Corte di Appello di Bologna è chiamata, insieme a molta altra giurisprudenza di merito, a pronunciarsi sulla validità di un verbale dell'assemblea condominiale con riferimento ai requisiti che vanno ritenuti necessari affinché tale documento sia valido.
Il principio affermato si può dividere in due parti, e precisamente:
a) il verbale assembleare deve riportare i nominativi dei condomini intervenuti (con le relative quote millesimali) e, al momento della votazione, devono essere indicati i nominativi...


