Il condominio delibera la digitalizzazione dei documenti condominiali non con maggioranza semplice
Si ritiene che si tratti di attività straordinaria per la quale l’amministratore può chiedere un compenso extra
A cura di Smart24Condominio
L'articolo 1129, secondo comma, stabilisce che contestualmente all'accettazione della nomina ed a ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prendere gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L'articolo 1130 bis Codice civile stabilisce poi che: «Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione». L'amministratore, dunque, non può opporsi alla richiesta formulata da parte dei condòmini, volta ad accedere all'archivio condominiale e , se del caso, ad estrapolarne copia, a propria cura e spese; né è in grado di chiedere un compenso extra per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai suoi mandanti, ove ciò non sia stato regolamentato all'epoca del conferimento del mandato professionale.In questi casi, la giurisprudenza sottolinea la necessità di perequare le esigenze delle parti, vale a dire quella del condòmino di acquisire un documento di relativo interesse in tempi e modi certi a soddisfare il proprio interesse e quello dello studio dell'amministratore, il quale non può essere ostacolato nell'esercizio della propria attività economica e da richieste ripetute e strumentali.
Quanto, infine, alla digitalizzazione del compendio documentale condominiale, l'assemblea potrebbe deliberare, sempre con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno la metà del valore dell'edificio (ritenendo che essa possa annoverarsi nel novero di attività straordinaria), di procedere a tanto per conservare i giustificativi ultra decennali (come di quelli attuali), potendo l'amministratore pretendere un compenso extra per tale tipo di attività, non rientrante nell'ambito del mandato ordinario. Il valore probatorio della copia digitale (di un file PDF ad esempio) è poi quello indicato dall'articolo 2719 Codice civile, a mente del quale: «le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta».