Condominio

Il condomino non ha diritto di partecipare all’assemblea che dà avvio o prosegue una causa nei suoi confronti

Non può pertanto impugnare la delibera approvata per difetto di sua convocazione

di Giovanni Iaria

Il singolo condòmino non ha diritto di partecipare all'assemblea che decide di promuovere o proseguire una causa nei suoi confronti. Di conseguenza, è esclusa la sua legittimità all'impugnazione della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza 3192, pubblicata il 2 febbraio 2023.

I fatti di causa

La controversia trae origine dall'impugnazione da parte di un condòmino di una delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva deciso di resistere in un giudizio promosso dallo stesso condòmino nei confronti dell'ente condominiale per delle infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento. Con l'impugnazione, il condòmino deduceva l'illegittimità della delibera in quanto l'avviso relativo alla convocazione dell'assemblea non gli era stato comunicato nel termine di cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, come previsto dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il Tribunale dava torto al condòmino, rigettando l'impugnazione della delibera. Dello stesso avviso la Corte di appello la quale, decidendo sul gravame promosso dal condòmino, confermava la decisione di primo grado.

A sostegno del rigetto della domanda attorea, i giudici di merito osservavano che il condòmino non aveva interesse all'impugnazione della delibera, sia perché in conflitto di interessi con il condominio rispetto all'unico argomento all'ordine del giorno, sia perché successivamente l'assemblea aveva approvato una nuova delibera avente lo stesso contenuto di quella oggetto dell'impugnazione, che non era stata impugnata dal condòmino.

La decisione della Suprema corte

La decisione della Corte di appello è stata ritenuta corretta in diritto dalla Cassazione la quale, nel rigettare il ricorso promosso dal condòmino, ha affermato il principio di diritto secondo il quale « in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione».

Nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione, hanno osservato i giudici di legittimità, la compagine condominiale viene a scindersi quindi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, essendo irrilevante che nel giudizio il gruppo dei condòmini, costituenti la maggioranza, sia rappresentato dall’amministratore.

Conclusioni

La scissione in due gruppi di partecipanti, portatori di contrapposti interessi, in quanto gli uni promotori dell'azione su cui si debba deliberare e l’altro o gli altri, come nel caso esaminato, destinatari di tale azione che il condominio voglia intentare, ha effetti anche sul diritto di partecipare all'assemblea come avviene in situazioni di condominio parziale, con conseguente modifica della stessa composizione del collegio e delle maggioranze. Relativamente alla delibera assembleare avente ad oggetto la controversia tra il condominio e il singolo condòmino, hanno concluso, quest'ultimo si pone come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©