Condominio

Il condomino può direttamente utilizzare il muro perimetrale esterno senza il via libera dell'assemblea

I muri dell’edificio condominiale sono comuni pro indiviso per tutta la loro estensione e ciascun condomino può servirsene nel suo interesse

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di Gianpaolo Aprea

Una comproprietaria di un immobile ubicato in un condominio di Salerno citava in giudizio il proprietario di un altro immobile, facente parte dello stesso fabbricato, che aveva apposto una tubazione di scarico fecale sulla parete della facciata condominiale.
Lamentava la stabile occupazione della parete condominiale nonché la lesione del decoro architettonico del fabbricato. Pertanto chiedeva al Tribunale di Salerno, la rimozione della tubazione, il ripristino dello stato dei luoghi nonché il risarcimento del danno.

La decisione
Il Tribunale preliminarmente distingue le innovazioni vietate dalle modificazioni innovative. Le prime consistono in alterazioni di parti dell’edificio rendendole inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Non corrispondono ad ogni tipo di modificazione, ma solo a quelle che comportino trasformazioni incidenti sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originale funzione e destinazione, richiedendo conseguentemente, ai fini dell'approvazione, la maggioranza qualificata in sede di assemblea. Le seconde invece, si inquadrano nelle facoltà del condominio in ordine alla migliore più comoda e razionale utilizzazione della cosa.

L’uso più intenso della cosa comune
Più volte la giurisprudenza, anche di legittimità, ha affermato la liceità dell’utilizzazione dei muri comuni da parte del singolo condomino per installarvi tubature per lo scarico di acque o per il passaggio del gas nonché sfiatatoi per evitare il ristagno di odori, a norma del combinato disposto degli articoli 1102 e 1139 Codice civile.L'articolo 1102 Codice civile riconosce a ciascun condomino la facoltà di far uso della cosa comune anche apportando ad essa delle modifiche per il miglior godimento purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Quindi, il muro condominiale, accanto alla funzione primaria e fondamentale di sostegno dello stabile, ha anche quella accessoria di inclusione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, appoggio di tubi, fili, condutture, targhe, insegne e quant’altro, per cui la sua utilizzazione è da ritenersi senz’altro legittima, rientrando nel normale uso e nella abituale destinazione della cosa comune. Inoltre i muri dell’edificio condominiale sono comuni pro indiviso per tutta la loro estensione e ciascun condomino può legittimamente servirsi nel suo interesse del muro comune sia nella parte corrispondente al piano di sua proprietà, sia nella parte corrispondente al piano di altri.

Nessuna alterazione
L'installazione della tubazione di scarico fecale sul muro perimetrale condominiale non ha in questo caso alterato la sua destinazione di chiusura e protezione dello stabile, né impedisce alla ricorrente il pari uso, inteso questo non come uso identico e contemporaneo, ma di far uso del muro perimetrale avendo detta tubazione dimensioni tali da lasciare a disposizione degli altri gran parte della parete perimetrale.Per quanto riguarda il decoro architettonico, questo deve intendersi, in generale, come l’omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia l’armonia estetica dell’edificio che può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quelle idonee ad interromperne la linea armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità.

Il Ctu nominato durante il procedimento, ha escluso la sussistenza di danni al decoro ed all'estetica del fabbricato sia in relazione alla messa in opera delle tubazioni esterne di raccordo alla fecale condominiale. L'ausiliare ha altresì escluso il pericolo di pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato consistendo le opere eseguite in manufatti leggeri e stante la loro semplice sovrapposizione alla muratura esistente.Di conseguenza, il Tribunale di Salerno con la sentenza 1326/2022 pubblicata il 19 aprile 2022 ha ritenuto legittimo, l'utilizzo da parte del condomino convenuto del muro condominiale per l'installazione delle tubature a servizio del proprio appartamento con esclusione dell'obbligo di richiedere preventivamente permessi o delibere autorizzative da parte dell'assemblea dei condòmini.

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