Condominio

Il danno derivante dall’avere continuato ad occupare senza titolo un immobile non necessita di prova

Il risarcimento può essere calcolato ricorrendo ai parametri del danno figurativo come quello del valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato

di Luana Tagliolini

Il danno derivante dall'occupazione di un immobile senza titolo è in re ipsa perché scaturisce dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Tale danno è stato riconosciuto dal Tribunale di Palermo (sentenza 85/2023) a favore della ricorrente che aveva adito il giudice per sentir dichiarare, nei confronti del resistente, l'occupazione senza titolo di un immobile, con conseguente fissazione della data di rilascio e la condanna dello stesso al pagamento della indennità di occupazione e delle quote condominiali dovute.
Il resistente non si costituiva in giudizio e, pertanto, rimaneva contumace. Nelle more del giudizio il resistente rilasciava l'immobile consegnando le chiavi.

L’azione di restituzione

A differenza dell'azione di rivendicazione, di carattere reale, con la quale l'attore, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, ha l'onere di dimostrare di essere proprietario del bene, con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso.Con tale azione, si può limitare ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo che legittimi l'altrui relazione materiale col bene, restando a carico del convenuto, che non contesti la proprietà della controparte, di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.

La quantificazione del danno

Per il Tribunale risultava legittima la richiesta di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo e riconosceva come in re ipsa il conseguente danno da mancato godimento del bene oggetto del giudizio in quanto derivante dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Per quanto attiene, poi, alla quantificazione di tale danno, il giudice ha ritenuto di non nominare un Ctu per determinare l'indennità per l'occupazione in quanto la stessa poteva essere calcolata facendo ricorso ai parametri del cosiddetto “danno figurativo”, come quello del valore locativo dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato determinato sulla base dei dati offerti dalle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio per immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi la medesima tipologia e destinazione.

Conclusioni

Parte resistente, pertanto, veniva condannata a corrispondere, in favore della ricorrente, un'indennità commisurata alla somma che si sarebbe percepita se si fosse proceduto alla locazione del bene oggetto del giudizio. Per quanto riguarda, infine, il rimborso degli oneri condominiali pagati al condominio, il Giudice dichiarava la domanda inammissibile perché parte ricorrente non aveva fornito la prova di aver effettuato i pagamenti relativi a tali spese non poste a carico del proprietario.

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