Il danno da infiltrazioni è escluso dalla mediazione
Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Tribunale di Milano, Decima Sezione civile , si è pronunciato sulla eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso esperimento del procedimento mediatorio. Ha rilevato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone che per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, c.c. e artt. 61 - 72 disp. att. c.c. Su tale premessa, il giudice ambrosiano ha rigettato la pregiudiziale rilevando che la controversia in esame ha ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito azionato in base all'art. 2051 c.c. (nella specie, infiltrazioni di acqua a danno di unità immobiliare di proprietà esclusiva) non essendovi alcuna lesione o erroneo impiego degli artt. 1117 - 1139 c.c. e 61 - 72 disp. att. c.c.
La vicenda giudiziaria
L'ente condominiale evocato in giudizio aveva sollevato l'improcedibilità perché il procedimento di istruzione preventiva (art. 696 bis c.p.c.) e la postuma fase di merito non erano stati preceduti dalla mediazione obbligatoria. Sosteneva che il giudizio aveva ad oggetto la violazione degli artt. 1130, comma 1, n. 4, c.c. e 1135, comma 1, n. 5, c.c.: essendo i rammentati disposti afferenti al diritto condominiale, permaneva, secondo la linea difensiva del condominio, l'obbligo per l'attore di accedere al preventivo passaggio mediatorio.
La difesa, tuttavia, non ha colto nel segno in quanto con entrambe le anzidette fasi si domanda l'accertamento della responsabilità (art. 2051 c.c.) in capo al condominio in relazione alle condensazioni e infiltrazioni subite dall'immobile attoreo provenienti dalle mura perimetrali dell'edificio e, conseguentemente, la condanna al risarcimento dei danni oltre alla realizzazione delle opere atte ad eliminare la dedotta problematica.
Il dato normativo e giurisprudenziale
Chi si avvale dell'accertamento tecnico preventivo contemplato dall'art. 696 bis c.p.c., anche nel caso in cui la causa verta in materia condominiale - per la quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - non è obbligato al previo esperimento del tentativo mediatorio considerata l'espressa previsione di esclusione (Dlgs. n. 28/2010, art. 5, comma 4, lett. b-bis).D'altronde, è proprio la giurisprudenza della curia ambrosiana a chiarire che «anche ove venga richiesta in previsione di una delle controversie soggette alla cosiddetta mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, l'istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione stragiudiziale» (Trib. Milano 17 febbraio 2015; negli stessi sensi, Trib. Varese 24 luglio 2012).
Tra l'altro, l'istituto previsto dall'art. 696 bis c.p.c. conserva, secondo indirizzo di legittimità, natura cautelare formale (Cass., Sezioni Unite, 20 giugno 2007, n. 14301) per cui trova applicazione l'esclusione prevista dalla ricordata normazione mediatoria. Ad ulteriore precisazione, va soggiunto che non deve indurre in inganno il fatto che i protagonisti della contesa giudiziaria siano l'evocato ente condominiale, da un canto, e un condomino promuovente l'azione, dall'altro: dati, questi, insufficienti a poter qualificare «condominiale» la natura della controversia.
A tal riguardo, anche il Tribunale di Roma, mediante sentenza del 12\12\2019, n. 23886 (e, più recentemente, 1\2\2021, n. 1770), ha chiarito che i danni da fenomeni infiltrativi-condensativi non rientrano fra le materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28\2010. Infatti, l'art. 71 quater, comma 1, disp. att. c.c. prevede che le materie oggetto di mediazione obbligatoria in àmbito condominiale sono solo quelle derivanti dalla violazione od errata applicazione degli artt. 1117 - 1139 c.c.
Similmente al tribunale di Milano, quello capitolino rileva l'infondatezza della eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione: segnatamente, osserva che «il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. 1117 - 1139 c.c., considerato che l'art. 71 quater disp. att. c.c. afferma che per controversie in materia di condominio (che, in base all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire Libro II, Titolo VII, Capo II del codice civile e degli artt. 61 - 72 disp. att. c.c.».In definitiva, la disciplina per la quale si agisce, il cui profilo è essenzialmente accertativo e risarcitorio (segnatamente, A - Accertamento della responsabilità, B- Condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso e C - Domanda con contenuto risarcitorio), è estranea a quelle per le quali la legge impone la mediazione obbligatoria.