Per effetto dell’articolo 1102 del Codice civile, dedicato in modo specifico alla comunione, ma applicabile anche al condominio per il rinvio previsto dall’articolo 1139, ciascun condomino si può servire della cosa comune nel modo che ritiene preferibile, perfino modificandola; in ogni caso l’utilizzo della cosa comune non deve alterare la destinazione della cosa e impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

L’uso, oltre ad essere diretto, può essere anche indiretto...

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