L’articolo 1117, numero 1, del Codice civile stabilisce che si devono presumere comuni, salvo titolo contrario, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune e fra di esse comprende il suolo su cui sorge l’edificio e le sue fondazioni, integrati da tutte le parti ulteriori che sono collegate in qualche maniera ad essi (i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate). ...
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