Il diritto condominiale preso sul serio: l’amministratore sceglie la sede dell’assemblea
Può essere anche lontana dall’edificio ma deve essere essere un luogo che tutti i condòmini possano raggiungere
L’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale inviato dall’amministratore deve contenere l’indicazione del luogo (accompagnato, ovviamente, anche dall’ora) fissato per la riunione. È utile notare che, testualmente, la disposizione non pone alcun limite all’amministratore con riguardo al luogo in cui si decide di svolgere l’adunanza. Di solito l’amministratore convoca l’assemblea in qualsiasi locale idoneo...
I mercoledì della privacy: il condomino non può registrare l’assemblea in videoconferenza
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and legal Advice





