L’articolo 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’avviso di convocazione all’assemblea condominiale inviato dall’amministratore deve contenere l’indicazione del luogo (accompagnato, ovviamente, anche dall’ora) fissato per la riunione. È utile notare che, testualmente, la disposizione non pone alcun limite all’amministratore con riguardo al luogo in cui si decide di svolgere l’adunanza. Di solito l’amministratore convoca l’assemblea in qualsiasi locale idoneo...

Riproduzione riservata Ⓒ