Il vecchio dissidio condominiale non giustifica un’aggressione
Non può costituire attenuante se un condomino ne aggredisce un altro al culmine di una lite che va avanti da anni
L'articolo 62 n. 2 Codice penale prevede l'attenuante della provocazione che riduce la pena nel caso in cui un soggetto commetta un reato in uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui. Il dissidio condominiale, anche se prolungato nel tempo, non comporta di per sé la definizione dell'ingiustizia che legittimi condotte antigiuridiche, quali aggressioni o diffamazioni. I contrasti, anche nel ristretto mondo condominiale, devono svolgersi nell'ambito del giuridicamente consentito e quando la condotta dei singoli travalica, colui che commette un reato non può invocare inesistenti circostanze attenuanti. La difesa degli aggressori spesso chiede nel giudizio di appello, per ottenere la riduzione della pena irrogata, l'applicazione delle attenuanti generiche, ex articolo 62 bis Codice penale, e a volte invoca la attenuante della provocazione che in ambito condominiale ha un'applicazione assai ridotta.
Il caso trattato
La Corte di appello confermava la condanna di un condòmino per una lite avvenuta con il vicino nel corso della quale gli cagionava una lesione volontaria lieve. Il condòmino ricorreva in Cassazione lamentando l'ingiustizia della sentenza di condanna , poiché il giudice aveva attribuito credibilità ad un solo testimone , avrebbe svilito l'attendibilità sua e della moglie, e avrebbe indebitamente apprezzato la lesione cagionata al vicino e non gli avrebbe accordato l'attenuante della provocazione , poiché non aveva considerato la documentata e risalente conflittualità tra la persona offesa e i condòmini e il comportamento arrogante e provocatorio della parte lesa. Inoltre, il ricorrente lamentava che il giudice di secondo grado non aveva compensato tra le parti le spese del giudizio, come aveva fatto il tribunale.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione (sentenza 22604/2022) dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente a pagare le spese processuali ed euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte di appello ha osservato che rispetto alle versioni fornite dai familiari dell'aggressore quella del testimone è stata più attendibile. Inoltre, il giudice osservava che le circostanze eccepite dal ricorrente non sono decisive, ma sono marginali e perché l'esistenza delle lesioni subite alla cornea dalla parte offesa è stata dimostrata dal certificato medico e sono correlate alla condotta del ricorrente.
La Cassazione non ha accolto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante della provocazione, invocata dal ricorrente, poiché il suo presupposto non può ricavarsi dalla pregressa conflittualità esistente tra la persona offesa e gli altri condòmini. La richiesta dell'attenuante non può essere accolta, perché i giudici di merito non hanno riconosciuta come ingiusta la condotta della parte offesa, anche per l'evidente sproporzione tra l'atteggiamento dell'aggredito e la reazione compiuta dall'imputato.
Il giudice di appello non è tenuto a compensare le spese del giudizio, come in primo grado, poiché può operare una scelta diversa senza dovere giustificare il suo operato, attesa l'autonomia dei giudizi e perché il giudicante deve motivare quando compensi le spese tra le parti e non qualora condanni la parte soccombente a rifondere l'altra parte delle spese sostenute per resistere ad una pretesa infondata.







