L'esperto rispondeCondominio

Il fondo costituito per far fronte ai debiti che pesano sul condominio è validabile tramite maggioranza semplice

Si tratta di un atto necessario per eludere l’escussione dei condòmini virtuosi nei riguardi dei soggetti morosi

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Dopo la vendita all’asta di un immobile, il condominio non recupera quanto dovuto dagli esecutati. Pertanto, è necessario che i condòmini si facciano carico dei crediti irrecuperabili per ricostituire la liquidità di cassa mancante. L’amministratore può procedere in autonomia alla ripartizione di tali somme oppure è comunque necessaria una delibera assembleare? In tal caso, quale la maggioranza in seconda convocazione? Se i quorum corrispondono alla maggioranza dei presenti in rappresentanza di 500 millesimi, ma la ripartizione viene deliberata con maggioranza presenti e 1/3 dei millesimi e non viene impugnata, la delibera può essere considerata valida?

A cura di Smart24Condominio

Gli oneri condominiali che gravano sulle unità immobiliari rispondono al requisito della proporzionalità contributiva (articolo 1123, comma 1, Codice civile). Quando si determina un pregiudizio patrimoniale collegato all’impossibilità “oggettiva” di recuperare parte delle contribuzioni dovute da parte di un condòmino, si determina la necessità di ricorrere a un fondo per ovviare ai debiti che pesano sul condominio. Si tratta, dunque, di un atto necessario per evitare l’escussione dei condòmini virtuosi di cui all’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile che, in quanto tale, si ritiene validabile tramite maggioranza assembleare semplice. La Cassazione ha ritenuto possibile l’evenienza in cui l’assemblea decida di istituire fondi-cassa per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione e aventi dimensione annuale: «Il fondo di riserva può essere mantenuto in vita per più gestioni, ma ogni anno l’assemblea dovrà votare per decidere se conservarlo o meno» (Cassazione, 8167/1997).

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