Il fondo costituito per far fronte ai debiti che pesano sul condominio è validabile tramite maggioranza semplice
Si tratta di un atto necessario per eludere l’escussione dei condòmini virtuosi nei riguardi dei soggetti morosi
Gli oneri condominiali che gravano sulle unità immobiliari rispondono al requisito della proporzionalità contributiva (articolo 1123, comma 1, Codice civile). Quando si determina un pregiudizio patrimoniale collegato all’impossibilità “oggettiva” di recuperare parte delle contribuzioni dovute da parte di un condòmino, si determina la necessità di ricorrere a un fondo per ovviare ai debiti che pesano sul condominio. Si tratta, dunque, di un atto necessario per evitare l’escussione dei condòmini virtuosi di cui all’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile che, in quanto tale, si ritiene validabile tramite maggioranza assembleare semplice. La Cassazione ha ritenuto possibile l’evenienza in cui l’assemblea decida di istituire fondi-cassa per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione e aventi dimensione annuale: «Il fondo di riserva può essere mantenuto in vita per più gestioni, ma ogni anno l’assemblea dovrà votare per decidere se conservarlo o meno» (Cassazione, 8167/1997).